''compensatio lucri cum damno''



Con la locuzione compensatio lucri cum damno suole evocarsi il principio, non codificato, ma riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, in virtù del quale la quantificazione del danno risarcibile deve tener conto degli eventuali vantaggi per il danneggiato che traggono origine direttamente (non cioè occasionalmente) dal fatto dannoso (Cass. Civ. Sez. II, 7612/99 ; Cass. Civ. Sez. III, 8321/98 ; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 7694/96 ) nota1.
Il vantaggio deve essere conseguenza immediata e diretta dell'illecito che ha cagionato il danno, altrimenti non potendo operare l'istituto in questione (Cass. Civ., Sez. III, 12248/2013).

Si prenda ad esempio il caso del prestatore di lavoro illegittimamente sospeso dal proprio incarico e privato della retribuzione che abbia nel frattempo prestato la propria attività quale lavoratore autonomo. E' stato deciso che la compensatio possa operare nei limiti in cui sia dimostrata l'incompatibilità tra la percezione di un reddito derivante da lavoro subordinato con gli emolumenti ritraibili dal lavoro autonomo. In questa ipotesi il risarcimento del danno relativo all'illegittima sospensione non potrebbe superare la differenza tra quanto sarebbe stato percepito a titolo di stipendio e quanto guadagnato per le prestazioni professionali autonome (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 1610/99 ).
In tema di risarcimento del danno per fatto illecito si è stabilito che non si possa invocare la compensatio per portare in deduzione, rispetto alla somma dovuta dal danneggiante, quanto ricevuto dal danneggiato a titolo di indennizzo dall'assicuratore (Cass. Civ. Sez. III, 1135/99 ) nota2. In tema di c.d. "occupazione appropriativa" è stato deciso che l'art. 41 della Legge 2359/65 (norma attualmente abrogata per effetto dell'art.24 del D.L. 112/08) venga a concretare il principio in esame, ogniqualvolta il vantaggio acquisito dal danneggiato, titolare di una residua parte di fondo non assoggettata ad espropriazione, sia speciale e differente rispetto a quello goduto dalla generalità dei soggetti (Cass. Civ. Sez. I, 13881/01 ). Ancora in materia di vendita immobiliare è stato negato che il venditore responsabile della risoluzione del contratto per inadempimento possa giovarsi della detrazione dell'ammontare del risarcimento dell'equivalente pecuniario afferente al godimento del bene per il tempo in cui questo sia rimasto nella disponibilità dell'acquirente (Cass. Civ. Sez. III, 985/02 ).
Insomma, la regola in esame si desume da un principio che si può considerare come generale, che sta alla base del risarcimento integrale del danno contrattuale o extracontrattuale. Il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell'interesse leso (Cass. Civ. Sez. III, 5650/96 ).

Note

nota1

Puleo, voce Compensatio lucri cum damno, in Enc.dir., p.29.
top1

nota2

Analogamente Bianca, Diritto civile, vol.V, Milano, 1997, p.152.
top2

Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • PULEO, Compensatio lucri cum damno, Enc.dir.

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "''compensatio lucri cum damno''"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti