L'obbligazione consiste in un vincolo giuridico intercorrente tra due soggetti in forza del quale uno di essi (il creditore) ha diritto di pretendere dall'altro (il debitore) una condotta consistente in un dare, in un fare, in un non fare nota1.
Questa condotta, denominata
prestazione, deve possedere le caratteristiche di cui all'art.
1174 cod. civ.:
- suscettibilità di valutazione economica;
- corrispondenza ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. Nell'ambito del vincolo giuridico afferente all'obbligazione è dunque possibile distinguere tre termini: i primi due soggettivi, il terzo avente natura oggettiva.
Il
creditore ha il diritto di esigere una determinata prestazione.
Il
debitore ha l'obbligo di eseguire tale prestazione.
L'oggetto dell'obbligazione è costituito dalla prestazione, vale a dire il
quid che il debitore deve al creditore: la distinzione tra
oggetto mediato ed
immediato costituisce materia di trattazione specifica.
Mentre nei diritti reali il titolare li esercita direttamente utilizzando il bene, senza che vi sia bisogno dell'intervento operoso di ulteriori soggetti, nel campo delle obbligazioni occorre, ai fini della realizzazione del diritto, la cooperazione del debitore
nota2 .
Il creditore, allo scopo di conseguire l'utilità in cui consiste la situazione giuridica soggettiva corrispondente al proprio diritto, ha cioè bisogno dell'indispensabile comportamento del debitore.Se Tizio deve pagare 1000 a Caio, occorre che il primo corrisponda tale somma al secondo senza che vi sia la possibilità che costui possa raggiungere autonomamente il risultato (es.: appropriandosi della somma appartenente al proprio debitore indipendentemente dal consenso di questo).
La
relatività del rapporto obbligatorio consiste proprio nell'ambientazione di esso all'interno di un
rapporto tra soggetti, laddove invece i diritti reali ed i diritti della personalità, da qualificarsi perciò come
assoluti nota3, sono indipendenti da qualsiasi nesso intersoggettivo, sostanziandosi in una
relazione tra un soggetto (titolare) ed un oggetto (il bene). La caratteristica dell'opponibilità
erga omnes, come si evidenzia in altra sede, cioè in tema di disamina del rapporto giuridico in genere, non vale tanto ad evocare un dato strutturale dei diritti assoluti,
quanto un criterio di selezione delle istanze risarcitorie che oggi non si può più definire esclusivo di essi, risultando, a determinate condizioni, applicabile ai diritti relativi (c.d. tutela aquiliana del credito)
nota4 .
La giuridicità del vincolo afferente al rapporto obbligatorio è assicurata dalla cosiddetta
responsabilità patrimoniale del debitore.
Sono lontani i tempi in cui l'impossibilità di far fronte alle obbligazioni generava una responsabilità anche di natura penale.Il debitore risponde dell'inadempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art.
2740 cod. civ. : c.d. garanzia generica)
nota5 . Se il debitore non adempie, il creditore può quindi attivare gli strumenti giuridici atti a sottoporre ad esecuzione le attività che fanno parte del patrimonio dell'inadempiente.
Giova rilevare a tal proposito che la vendita forzata promossa allo scopo di ottenere soddisfazione su quanto ricavato può costituire un rimedio appropriato solo quando la prestazione dedotta nell'obbligazione consista nel pagamento di una somma di denaro
nota6 . Non si può certo far ricorso allo stesso strumento quando oggetto dell'obbligazione sia un
non facere o un
facere determinato.
In questi casi il medesimo risultato può ottenersi quando sia ammissibile
l'esecuzione forzata in forma specifica (obbligo di consegnare una cosa determinata, obbligo di un
facere fungibile, obbligo di non fare: cfr. artt.
2930 ,
2931 ,
2932 e
2933 cod. civ.)
nota7.Altrimenti il creditore insoddisfatto può soltanto chiedere il risarcimento dei danni subiti, con la sostituzione, alla prestazione originariamente dovuta e rimasta inadempiuta, di un credito pecuniario suscettibile di esecuzione coattiva (risarcimento per equivalente)
nota8 .
Salvo quanto si dirà in tema di distinzione delle specie di obbligazioni previste dal codice civile, è possibile operare un'ulteriore differenza concernente l'oggetto dell'obbligazione.
Oggetto dell'obbligazione, come si desume dalla lettera dell'art.
1174 cod. civ. , è la prestazione dovuta (c.d.
oggetto immediato dell'obbligazione).
Nelle obbligazioni di dare, peraltro, pure il bene dovuto viene talvolta indicato come oggetto (mediato) dell'obbligazione.
Ne segue una differenza tra
oggetto mediato ed immediato che verrà evocata anche in tema di analisi dell'oggetto del contratto quando si avrà modo di distinguere
tra contratti che deducono obbligazioni reciproche, nelle quali è data la possibilità di reiterare lo schema appena proposto e contratti che prevedono attribuzioni traslative non consistenti in obbligazioni (es.: la compravendita, nella quale il trasferimento del bene è il risultato del mero scambio del consenso: cfr. art.
1376 cod. civ. ).
Note
nota1
Secondo le
Institutiones di Giustiniano "
obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei " (3.13. pr.).
top1nota2
Torrente-Schlesinger,
Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p. 69.
top2nota3
La concezione tradizionale che considera i diritti assoluti come fasci di pretese alla non ingerenza dei terzi è stata da tempo oggetto di critica: Cesarini Sforza,
Diritto soggettivo, in Enc. dir., vol. XII, 1964, p. 693, sostiene che "l'idea che il diritto di proprietà sia esercitabile contro tutti insieme i consociati del titolare è troppo assurda, perchè non si debba intendere l' omnes nel ragionevole significato di chiunque si trovi di fatto nella possibilità di comportarsi in modo illecito nei confronti del proprietario". Anche Thon,
Norma giuridica e diritto soggettivo, Padova, 1951, p. 241, ribadiva che la pretesa per l'avente diritto sorge soltanto con l'avverarsi di una condotta illecita. Esamineremo la questione in sede di disamina della differente struttura che caratterizza diritti assoluti e diritti relativi.
top3nota4
La tesi tradizionale nega che la lesione del credito da parte del terzo dia luogo alla tutela aquiliana e individua il danno ingiusto solo nella lesione di diritti assoluti: De Cupis,
Dei fatti illeciti, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1971, p. 25; Fraenkel,
Tatbestand und Zurechnung bei, § 823 Abs. 1 BGB, Berlino, 1979, p. 137.
top4nota5
La connessione tra debito e responsabilità patrimoniale non è pacificamente ammessa. Si discute infatti se sussista separabilità tra i due concetti (teoria del
Schuld und Haftung). Parte della dottrina ha superato tale impostazione teorica e ha identificato il diritto di credito nel potere di conseguimento del bene dovuto (cfr. Nicolò,
L'adempimento dell'obbligo altrui, in Raccolta di scritti, vol. II, Milano, 1980, p. 102). Altri invece sono pervenuti a concepire il credito quale diritto alla prestazione e la responsabilità patrimoniale quale strumento accessorio di garanzia del credito: v. Bianca,
Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 40.
top5nota6
Mazzamuto,
L'esecuzione forzata, in Trattato Rescigno, vol. XX, Torino, 1982, pp. 187 e ss.
top6nota7
Borrè,
Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, Napoli, 1966, pp. 92 e ss.
top7nota8
V. De Giorgi,
Danno. Teoria generale, in Enc. giur. Treccani, vol. X, 1988, p. 8.
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