Codice Civile art. 2930


SEZIONE II Dell'esecuzione forzata in forma specifica (ESECUZIONE FORZATA PER CONSEGNA O RILASCIO)
1. Se non è adempiuto l' obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immmobile, l' avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.

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