Il progetto di scissione



La redazione del progetto di scissione risponde all'esigenza di rendere note ai soci ed ai terzi le modalità ed i tempi di realizzazione dell'operazione. Esso riveste dunque un ruolo centrale nell'ambito del procedimento, garantendo a chiunque ne abbia interesse, essendo a conoscenza dei dati a tal scopo rilevanti, la possibilità di intraprendere le opportune azioni.

Ai sensi dell'art. 2506 bis cod. civ. , gli amministratori delle società interessate devono provvedere alla redazione del progetto di scissione , per il cui contenuto l'articolo in esame rinvia al I comma, art. 2501 ter cod. civ. ricompreso all'interno delle norme che regolano la disciplina sulla fusione.

Il progetto deve, dunque, contenere le seguenti informazioni:
a) il tipo, la denominazione o ragione sociale e la sede delle società partecipanti alla scissione;
b) l'atto costitutivo della nuova o delle nuove società a cui beneficio la scissione avverrà, ovvero quello della o delle società esistenti con le eventuali modificazioni derivanti dalla scissione;
c) il rapporto di cambio delle azioni o quote nonché l'eventuale conguaglio in denaro;
d) le modalità di assegnazione delle azioni o quote;
e) la data a decorrere dalla quale tali azioni o quote parteciperanno agli utili;
f) la data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa saranno imputate al bilancio delle nuove società o di quelle preesistenti;
g) il trattamento riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
h) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione;
i) l'esatta indicazione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie;
l) i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie;
m) il diritto per ciascun socio che non approvi la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il diritto di recesso, indicando coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto.

Con riferimento ai punti a) e b), l'art. 2501 ter cod. civ. stabilisce che si debbano indicare, oltre al tipo, alla denominazione o ragione sociale delle società partecipanti, anche gli atti costitutivi delle società di nuova costituzione o di quelle già esistenti. Ciò perchè mentre le prime si vengono a costituire in esito alla scissione, per le seconde occorrerà indicare le modifiche che il loro statuto subirà in conseguenza dell'operazione stessa nota1.

Con riferimento ai punti e) ed f), l'art. 2506 quater cod. civ. precisa che è possibile stabilire una data anteriore rispetto a quella da cui ha effetto la scissione. Si applica in ogni caso il IV comma dell'art. 2504 bis cod. civ. , ai sensi del quale, nei primi bilanci successivi alla scissione, le attività e le passività devono essere iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della scissione medesima. Qualora inoltre emergesse un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società risultanti dalla scissione e, per la differenza (e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6) dell'art. 2426 cod. civ.), ad "avviamento".

Per quanto attiene alla modalità di determinazione del valore economico dei complessi scorporati, possono essere adottate molteplici metodologie. Si pensi ai metodi patrimoniale, reddituale, misto, ai c.d. metodi finanziari. L'applicazione degli stessi potrà essere più o meno semplice, a seconda che l'operazione preveda il trasferimento di rami d'azienda caratterizzati da una propria autonomia gestionale (già chiaramente distinguibili nel contesto del patrimonio della società scissa), oppure si intenda utilizzare la scissione per dare per la prima volta autonomia gestionale a determinate attività svolte nell'ambito dell'azienda nota2.

Di fronte ad una tale pluralità di situazioni, si renderanno utili metodi di valutazione diversi. In particolare il metodo patrimoniale si rivelerà idoneo nella valutazione di complessi aziendali non autonomi, nei quali risulta difficoltoso, se non addirittura impossibile, stimare le potenzialità reddituali. Il metodo reddituale si rivelerà, al contrario, idoneo a valutare in modo più aderente alle reali capacità produttive, quei complessi aziendali che godono già, all'interno della società scissa, di una loro autonomia: nulla vieta, in ogni caso, il ricorso ad un metodo misto patrimoniale-reddituale.

Con riferimento alle modalità di ripartizione delle partecipazioni rappresentative dei patrimoni delle società beneficiarie, queste possono essere definite in modo elastico, sussistendo la possibilità di attribuire le medesime ai soci della scissa secondo criteri differenti rispetto a quello proporzionale, fermo restando l'obbligo, imposto dal IV comma dell'art. 2506 bis cod. civ. , di inserire nel progetto di scissione la possibilità per ciascun socio che non approvi la scissione, di far acquisire le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto.

In ogni caso, qualsiasi rapporto di cambio utilizzato nella pratica deve comunque essere improntato a criteri di equità, evitando perciò qualsiasi pregiudizio patrimoniale ai soci, di talché a ciascuno di essi dovrà pertanto essere attribuita una nuova partecipazione societaria di uguale valore rispetto a quella originaria, fatta salva comunque la possibilità di regolare eventuali differenze mediante conguagli in denaro, non superiori tuttavia al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate (come previsto dal II comma dell'art. 2501 ter cod. civ. ).

Per quanto attiene, infine, alla divisione del patrimonio della società che si scinde, il legislatore lascia che siano gli amministratori a fissare le regole di come realizzarlo, richiedendo, al solo fine di assicurare certezza nei rapporti giuridici, la precisa indicazione in ordine alla destinazione dei diversi elementi del patrimonionota3.

Secondo taluno, la divisione del patrimonio aziendale dovrebbe essere rappresentata in un vero e proprio "inventario analitico descrittivo" in cui, per ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo, vengano indicati il valore contabile, il valore corrente ed un'esatta descrizione che consenta di individuare senza indugi l'elemento patrimoniale in questione nota4 . I l II e III comma dell'art. 2506 bis cod. civ. prevedono tuttavia criteri correttivi all'ipotesi in cui, dal progetto di scissione, sorgano dubbi circa la destinazione di un elemento del patrimonio, attivo o passivo che sia:
  • in caso di scissione totale, l'elemento attivo di incerta destinazione sarà ripartito tra le società beneficiarie in proporzione alla quota di patrimonio netto trasferita a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; in ipotesi di scissione parziale si presume, iuris et de iure, che tale elemento non sia stato oggetto di trasferimento, rimanendo quindi nel patrimonio della società scissa;
  • per quanto concerne gli elementi passivi di dubbia destinazione, si viene a creare, in ipotesi di scissione totale, una responsabilità solidale fra tutte le società beneficiarie e, in caso di scissione parziale, fra società scissa e società beneficiarie. Con riferimento alle società beneficiarie, tuttavia, la responsabilità è limitata al patrimonio netto attribuito a ciascuna di esse.

Insieme al progetto di scissione gli amministratori delle società partecipanti devono redigere una situazione patrimoniale ed una relazione illustrativa, (cfr. art. 2506 ter cod. civ., come modificato dalla legge 161/2014, che ha introdotto il II comma per l'ipotesi in cui abbia luogo un contestuale incremento del capitale in forza di un conferimento in natura) secondo quanto previsto dagli artt. 2501 quater e 2501 quinquies cod. civ., il cui contenuto sarà analizzato partitamente.
Il tema del conferimento in natura risulta specialmente delicato per l'ipotesi in cui vengano assegnati alla società beneficiaria cespiti immobiliari, con speciale riferimento al caso in cui possa considerarsi implicita una trasformazione evolutiva. Così se una società di persone si scinde dando vita ad una società a responsabilità limitata, è chiaro che occorrerà procedere ad una valutazione dei beni ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2465 cod. civ. e 2343 cod. civ..
Non altrettanto è a dirsi per l'inverso, vale a dire quando la deliberazione di scissione assunta nell'ambito di una società a responsabilità limitata preveda l'assegnazione ad una neocostituenda società di persone (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 7914/2015).

Note

nota1

Ovviamente sia i documenti relativi alle nuove società, sia le modifiche relative alle società esistenti devono intendersi in senso dichiarativo, essendo questa fase propedeutica per l'intera operazione.
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nota2

In quest'ultimo caso, infatti, si tratterà di stimare il valore di un complesso aziendale nuovo dove, in particolare per quanto concerne le prospettive reddituali, non si può disporre di dati storici.
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nota3

Mette conto evidenziare, a tale proposito, come tra la predisposizione del progetto di scissione e l'effettiva attuazione dell'operazione intercorrano spesso parecchi mesi. In tale intervallo di tempo, ovviamente, il patrimonio della scissa non rimane "cristallizzato", risultando al contrario soggetto alle inevitabili modificazioni derivanti dalla prosecuzione della gestione aziendale. Ne segue che, nel periodo di tempo che intercorre tra la data di riferimento della situazione patrimoniale utilizzata per la pianificazione della scissione e la data di effetto contabile della stessa, si possano verificare in genere variazioni nelle poste che compongono il patrimonio della scissa. Ciò origina una differenza tra il valore netto contabile effettivo dei complessi aziendali trasferiti alle beneficiarie e il valore netto contabile degli stessi esposti nel progetto di scissione. Si pensi ad esempio alle giacenze di magazzino, che possono nel frattempo ridursi a causa di vendite o di deterioramenti, ovvero ai crediti che possono diminuire, a seguito di incassi intervenuti, ecc.. Nella pratica, pertanto, si suole operare dei conguagli in denaro al fine di garantire gli equilibri previsti nel programma di scissione e di eliminare gli eventuali scostamenti sopravvenuti.
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nota4

Cfr. Caratozzolo, I bilanci straordinari, Milano, 1996, p. 418, per il quale detto documento analitico-descrittivo ben potrebbe essere rappresentato dal cosiddetto "bilancio di scissione", come sarà esposto infra.
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Bibliografia

  • CARATOZZOLO MATTEO, I bilanci straordinari, Milano, 1996

Prassi collegate

  • Quesito n. 294-2015/I, Deposito di atto estero di scissione con beni in italia (quote di s.r.l.)
  • Quesito n. 245-2009/I, Modifiche al progetto di scissione: cambio della denominazione sociale

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