Scissione: il rapporto di cambio



Tra gli elementi indicati che costituiscono il contenuto obbligatorio del progetto di scissione, particolarmente rilevante risulta la determinazione del rapporto di cambio. Esso indica infatti il numero di azioni o quote emesse dalle società beneficiarie che spettano a ciascun socio per ogni azione o quota posseduta nella società scissa. Con la scissione si annulla (scissione totale) o si riduce (scissione parziale) il capitale sociale della società scissa, ciò a cui segue l'annullamento di tutte o di parte delle azioni o quote della stessa società scissa nota1.

A fronte dell'annullamento delle azioni o quote della società scissa i soci di quest'ultima riceveranno azioni o quote delle società beneficiarie, secondo un ben preciso rapporto di cambio (o più rapporti di cambio, qualora le società beneficiarie sono più di una).

Questo rapporto è determinato sulla base del valore economico delle società partecipanti alla scissione (valore risultante dai bilanci di scissione predisposti dagli amministratori). Per i soci esso rappresenta un elemento di fondamentale importanza per valutare la convenienza dell'operazione. Per questo motivo agli amministratori ed agli esperti nominati dal Tribunale è richiesto di illustrare compiutamente le modalità di predisposizione di tale rapporto e di valutarne l'adeguatezza, con riferimento al valore dei patrimoni delle società partecipanti all'operazione. Cosa riferire della c.d. "scissione negativa"? Nel caso in cui il valore reale del patrimonio attribuito alla società neo costituita fosse negativo, avrebbe luogo una operazione non consentita: non potrebbe infatti sussistere alcun rapporto di cambio, nè alcuna attribuzione di azioni o partecipazioni sociali (Cass. Civ., Sez. I, 2723/2013).

Tuttavia, se è vero che in ogni scissione si finisce con l'avere un rapporto di cambio, solo in alcune ipotesi (quali quelle in cui si modificheranno i rapporti patrimoniali tra i soci) occorre una verifica della congruità della determinazione dello stesso. A tal proposito è bene distinguere le scissioni che rappresentano una mera riorganizzazione aziendale con il mantenimento della medesima compagine socialenota2 da quelle originate da una contrapposizione fra gruppi di soci portatori di interessi diversi nell'ambito della medesima società scissa o fra soggetti che controllano società diverse nota3.

Risulta infatti evidente che, quando la scissione consiste in una "mera" riorganizzazione all'interno della medesima compagine (si pensi alla scissione totale o parziale con costituzione di società beneficiarie e con ripartizione proporzionale delle azioni delle beneficiarie), essa risulta ex se incapace di generare in capo ai soci qualsiasi danno economico, di talché una verifica del rapporto di cambio appare superflua nota4.

Al contrario, se l'operazione di scissione è utilizzata per coinvolgere patrimonialmente soggetti economici differenti (si pensi alla scissione totale o parziale con apporto in società beneficiarie già costituite e operanti), ovvero si vengono a modificare i rapporti patrimoniali dei soci (si pensi alle scissioni non proporzionali), a tutela dei soci è necessario procedere ad una verifica del rapporto di cambio da parte di uno o più esperti.

Alla luce di quanto detto, appare pertanto corretta la disposizione contenuta nell'art. 2506 ter, III comma, cod. civ. , volta a ritenere non necessaria la relazione degli esperti nell'ipotesi in cui la scissione avvenga mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

Una situazione particolare nella quale non è richiesta la determinazione del rapporto di cambio né la predisposizione del parere di congruità dell'esperto, si ha quando viene effettuata una scissione parziale a favore dell'unico socio (beneficiario) della società che si scinde. Tale fattispecie, seppur non esplicitamente disciplinata dalla legge, è tuttavia da assimilare ad una fusione fra due società possedute interamente da un unico azionista in relazione alla quale non occorre certamente la nomina dell'esperto nota5.

La determinazione del rapporto di cambio si effettua col medesimo procedimento esaminato in tema di fusione. Peraltro, nonostante le evidenti analogie fra valutazioni di fusione e scissione, queste ultime presentano maggior complessità. Ciò in quanto nella scissione, a differenza di quanto si può dire per la fusione, non si valuta l'intera società, ma solo il patrimonio trasferito alla specifica beneficiaria. Conseguentemente, ai fini valutativi, si avranno particolari difficoltà, in special modo quando l'operazione si sostanzia in un semplice trasferimento di singoli beni nota6. In tal caso si ritiene comunque più corretto operare la valutazione del compendio aziendale in forza del metodo patrimoniale, potendo mancare del tutto qualsiasi informazione circa i flussi reddituali generati dallo stesso.

Inoltre, nella fusione, di norma, esiste un solo rapporto di concambio, mentre nella scissione totale esistono sovente più rapporti di concambio, dal momento che gli apporti sono destinati ad almeno due società beneficiarie. In considerazione delle indubbie analogie rispetto al rapporto di cambio nella fusione, per quanto attiene alla determinazione del rapporto di cambio teorico ed effettivo non si può non fare rinvio alla trattazione della relativa materia.

Note

nota1

Solo nella scissione parziale è possibile procedere alla riduzione del capitale netto della società scissa utilizzando riserve e lasciando inalterato il capitale sociale.
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nota2

Si pensi ad esempio ad una scissione totale o parziale a favore di società di nuova costituzione con assegnazione proporzionale delle azioni ai soci della società scissa.
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nota3

Si faccia riferimento a scissioni non proporzionali o con beneficiarie preesistenti all'operazione.
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nota4

Tuttavia una non corretta determinazione della stessa appare censurabile quando da essa scaturisca un aumento di capitale.
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nota5

Cfr. Caratozzolo, I bilanci straordinari, Milano, 1996, p. 423.
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nota6

Cfr. Caratozzolo, op. cit..
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Bibliografia

  • CARATOZZOLO MATTEO, I bilanci straordinari, Milano, 1996

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