Divieto di ricevere atti in cui partecipano parenti o affini del notaio




L'art. 28 l.n., dopo aver imposto un obbligo di astensione in relazione a espressi divieti di legge secondo quanto previsto dal n. 1 del I comma, prosegue nella determinazione di altre ipotesi in cui il notaio ha lo stesso obbligo.

Una tale situazione è individuata dalla legge notarile nella tutela assoluta e generalizzata della posizione di "terzietà" che il notaio deve assumere e mantenere nell'esercizio della sua attività, questo in relazione agli interessi che si sviluppano o trovano soluzione nell'atto che lo stesso pubblico ufficiale è chiamato a redigere.

Per garantire la posizione super partes del notaio, l'art. 28 I comma, n. 2 l.n. estende il divieto di esercitare il proprio ministero, già espresso dal n.1 dello stesso comma.La posizione di terzietà che il notaio deve mantenere nei confronti dell'esercizio del suo ministero pubblico, gli impedisce di ricevere atti pubblici nota1 in cui intervengano come parti (sostanziali o formali) nota2 il suo coniuge, i suoi parenti od affini in linea retta in qualunque grado, ed in linea collaterale, fino al terzo grado inclusivamente, ancorchè v'intervengano come procuratori, tutori od amministratori nota3.

La posizione del notaio deve rimanere sempre e comunque super partes, dato che é questo l'obiettivo perseguito dalla norma.

L'obbligo di astensione sancito da questo n. 2 dell'art. 28 l.n. si collega esattamente al momento della stipula dell'atto o l'autenticazione delle sottoscrizioni.



La presenza o assenza dei vincoli di parentela o affinità devono essere valutati unicamente in relazione a tale momento e in relazione a quelle che sono le risultanze anagrafiche dello stato civile.

Dal punto di vista della redazione dell'atto, non vi è alcun obbligo di menzione connessa alla eventuale presenza di soggetti che possono sembrare (per omonimia) parenti del notaio.

La norma che vieta al notaio di stipulare atti qualora vi intervengano i soggetti previsti al punto 2 dell'art. 28 l.n., non gli richiede altra attività.

Stante l'ampiezza delle ipotesi previste dall'articolo in commento (ancorchè v'intervengano come procuratori, tutori od amministratori) l'attenzione che il notaio deve porre nel rispettare tale principio deve essere particolarmente alta.

Note

nota1

Il richiamo all'atto pubblico deve necessariamente ricomprendere anche la scrittura privata autenticata.
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nota2

Il divieto riguarda entrambe le ipotesi, anche in relazione al preciso riferimento che ne fa la norma.Giustamente il limite è stato esteso anche nei confronti del semplice partecipante all'atto, di qualsiasi legale rappresentante, amministratore, curatore-assistente, ecc. così in G. Santarcangelo, L'irricevibilità dell'atto notarile, ST. CNN 24 luglio 1987, n. 102.
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nota3

Per una completa ricognizione del valore dei punti 2 e 3 dell'art. 28 l.n. vedasi ST. CNN 24 luglio 1987, n. 102, sull'irricevibilità dell'atto notarile ai sensi dell'art. 28, n. 2 e 3 l.n..
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