Fatti giuridici



Possiamo definire con la locuzione fatto giuridico quell'accadimento, quella circostanza, alla quale la legge collega determinate conseguenze o effetti giuridici.

La natura dei fatti giuridici è assai varia: è possibile che si tratti di condotte umane o di accadimenti naturali. Come esempio di questi ultimi si può rammentare il decorso del tempo.

Giova qui ribadire che spazio e tempo configurano, dal punto di vista giuridico, meri concetti relazionali, vale a dire ambiti di svolgimento delle vicende rilevanti per il dirittonota1 .

Il decorso di una certa misura di tempo puó essere invece considerato in sé, come mero fatto giuridico, ossia come evento rilevante per il diritto, sia pure variamente accompagnato da ulteriori requisitinota2 . Vengono a tal proposito in esame gli istituti dell'usucapione (nella quale il trascorrere del tempo è causa dell'acquisto del diritto), della prescrizione e della decadenza (in cui il trascorrere del tempo è invece causa di estinzione del diritto).

Quello che importa, ai fini della qualificazione di una fattispecie come mero fatto giuridico, è la considerazione operata dalla legge, la caratterizzazione contenuta in una norma che contempli l'accadimento, riconnettendo ad esso conseguenze giuridiche determinate. In questo senso, l'attribuzione in termini di fatto giuridico non è altro se non la conseguenza a posteriori della valutazione dell'evento ad opera della norma che la descrive. In altri termini quest'ultima collega all'evento stesso effetti giuridicamente rilevanti nota3 .

Così si può riferire per la morte di una persona fisica, per il decorso del tempo, per un evento dannoso. Questi fatti rilevano in quanto esistono determinate regole dell'ordinamento giuridico che ne prevedono le conseguenze. Il decorso del tempo potrà pertanto produrre la cennata efficacia estintiva di un diritto (prescrizione), ovvero, inversamente, condurre all'insorgenza di un diritto nuovo (usucapione), la produzione di un danno determinerà l'insorgenza del diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto danneggiato, etc..

Elemento caratterizzante del fatto giuridico puro (intendendo con questa locuzione quel fatto distinto sia dall'atto giuridico sia dal negozio giuridico, nozioni pur sempre riconducibili nella più generale nozione di fatto in senso ampionota4 ), quando anche fosse prodotto dall'uomo, è l'assoluta irrilevanza, ai fini della produzione degli effetti, sia di ogni intento (inteso come volontarietà degli effetti), sia di ogni volontarietà (intesa come coscienza e volontà della condotta materiale) in capo al soggetto agente nota5.

E' la legge che assume in considerazione il fatto umano, riconducendo ad esso la produzione di particolari effetti, indipendentemente da ogni indagine circa la volontarietà della condotta o degli effetti giuridici di essa nota6 .

Risulta evidente che questa osservazione si attagli esclusivamente ai fatti umani, per i quali cioè è dato di poter discutere di condotte volontarie e di condotte in relazione alle quali sia voluto l'effetto: la notazione non può avere senso alcuno relativamente ai fatti naturali.

Con riferimento ai fatti umani v'è di più: la medesima condotta umana è suscettibile di differenti qualificazioni. Si pensi alla conclusione di un contratto: tra le parti esso vale indubbiamente quale atto negoziale. Non è tuttavia esclusa la rilevanza del medesimo, relativamente ai terzi, quale mero fatto. Le applicazioni pratiche di questa notazione sono estremamente rilevanti: si pensi ad esempio, in tema di prova della simulazione, alla diversa portata dei limiti tra le parti e per i terzi (art. 1417 cod.civ.).

Inversamente, irrilevanza della volontarietà non significa necessariamente difettosità, mancanza di essa: il fatto potrebbe anche essere assistito da una condotta cosciente e volontaria, nonché corrispondere all'intento dell'autore. Esso rimarrebbe comunque mero fatto, nel caso in cui questi elementi psicologici non fossero assunti in considerazione dal diritto, quando cioè il diritto collegasse la produzione degli effetti in relazione al solo accadimento materiale, indipendentemente dalla volontarietà e dall'intento nota7. Ancora una volta ciò può implicare una plurivoca valutazione di quest'ultimo.

Si pensi alla morte di una persona fisica cagionata volontariamente da un'altra persona. Questa condotta può essere qualificata come reato di omicidio volontario, assistito da dolo. Per il diritto penale questa fattispecie conduce all'irrogazione di una determinata pena. Lo stesso accadimento viene considerato dal diritto civile sotto ulteriori profili. Come condotta lesiva assistita da coscienza e volontà dell'agente esso conduce alla risarcibilità del danno: in tale senso vale quale atto illecito. Come mero accadimento, mero fatto che prescinde assolutamente da ogni eziologia, produce effetti previsti dalla legge quali l'apertura della successione o la cessazione degli effetti del vincolo matrimoniale.

Qual è l'efficacia dei fatti giuridici?

Essi producono un risultato variamente determinabile in relazione alle norme che li considerano: può trattarsi della costituzione, modificazione, estinzione di un rapporto giuridico, della qualificazione di una fattispecie (fatto/soggetto/oggetto) nota8 .

I fatti giuridici possono essere distinti secondo coppie concettuali talvolta antitetiche: si parla così di fatti naturali/umani, positivi/negativi, istantanei/permanenti nota9 .

Occorre comunque ribadire che il codice civile non conosce né la nozione di fatto giuridico, né tantomeno appronta una disciplina di carattere unitario: si tratta dunque di fattispecie eterogenee, qualificate dall'interprete a posteriori, in dipendenza di qualificazioni variamente operate da singole norme specifiche.

Esempi di fatti giuridici sono le accessioni naturali, la piantagione, la commistione, l'invenzione. Da ultimo si può osservare che il titolo IX del libro IV (2043 e ss.) del codice civile fa menzione di "fatti illeciti".La locuzione non è incongruente rispetto alle nozioni di cui si è fatto cenno: accanto a condotte umane rilevanti come illecito, in quanto assistite da coscienza e volontà della condotta, vi sono infatti anche nessi di imputazione aventi carattere oggettivo (consistenti cioè nel fatto che il responsabile viene individuato in quanto proprietario di un determinato bene, animale, etc.).

Note

nota1

In questo senso Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.111.
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nota2

Sottolinea la rilevanza giuridica del decorso del tempo Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.152.
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nota3

Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.24.
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nota4

Secondo quanto già sostenuto da Barbero, cit., p.151.
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nota5

Si veda Allara, Vicende del rapporto giuridico, fattispecie, fatti giuridici, Torino, 1999, p.106.
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nota6

Cfr.Mirabelli, L'atto non negoziale nel diritto privato italiano, Milano, 1998, p.72.
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nota7

Sottolinea la necessità di distinguere il concetto di irrilevanza da quello di mancanza della volontarietà Bigliazzi-Geri, Breccia. Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, vol.I, Genova, 1980, p.455.
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nota8

Sui diversi effetti che la legge riconnette ai fatti giuridici si veda Allara, cit., p.88.
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nota9

Così anche Santoro-Passarelli, cit., p.105 e Allara, cit., p.106, per i quali l'ultima distinzione è fondata sulla diversa struttura dei fatti nella loro dimensione cronologica. Si avrebbero, cioè, fatti istantanei qualora gli stessi consistano in avvenimenti che si esauriscono nel loro stesso formarsi, e fatti permanenti qualora gli effetti derivino da una situazione, cioè da uno stato di cose che consegue ad un avvenimento e che dura fino a che non sopraggiunga un avvenimento contrario: come esempio di questa ultima figura ci si riferisce alla fattispecie dell'assenza.
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Bibliografia

  • ALLARA, Vicende del rapporto giuridico, fattispecie, fatti giuridici, Torino, 1999
  • GALGANO, Diritto Privato, Padova, 1984
  • MIRABELLI, L'atto non negoziali nel diritto privato italiano, Milano, 1998
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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