Quadro sinottico - Nuove imposte 2014

aggiornato al 15 gennaio 2014, not. Rubertelli

Premessa generale - in pillole

Cosa cambia in estrema sintesi.

1) Tutti gli atti traslativi o costitutivi di diritti su immobili a titolo oneroso che scontano le imposte di registro ipotecarie e catastali sono rivoluzionati.
Alle vecchie aliquote del 3%, 7%, 15% etc etc, ne sono sostituite sostanzialmente solo tre:
  • l'aliquota del 2% per gli acquisti "registro" di PRIME CASE
  • l'aliquota del 9% per tutto il resto (seconda casa, terreni edificabili quando soggetti a registro, fabbricati strumentali quando venduti a registro da privati etc - diventa una aliquota residuale)
  • l'aliquota del 12% per i terreni agricoli, salvo il caso in cui siano acquistati da IAP o Coltivatori diretti che invocano la PPC, il che continua ad essere soggetto alla vecchia aliquota del solo 1% di catastale e le altre fisse.

2) Le nuove aliquote del 2% e del 9%, nonché del 12%, trascinano sempre con sé due conseguenze:
  • a titolo di imposte ipotecaria e catastale, si pagano due importi fissi da 50 euro ciascuno, che assorbono il bollo Mui (ex 230), le vecchie imposte proporzionali ipotecarie e catastali, nonché i 55 euro di tassa per la voltura ed i 35 euro di tassa per la trascrizione;
  • il fatto che le imposte minime siano dovute non nella vecchia misura di 168 o (oggi) 200 euro, bensì di 1000,00 euro. Quindi se in seguito alla tassazione di una prima casa con l'imposte del 2% mi vien fuori un risultato di 350,00 euro, devo cmq prenderne 1000,00;

3) le imposte fisse di ex 168 euro sono aumentate a 200 euro (ad es una vendita IVA sconterà 600 euro di imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre che normalmente il bollo MUI da 230, la tassa per la trascrizione di 35, e quella per la volura di 55;

4) sono state aboliti tutti quei trattamenti agevolati che riguardavano gli atti traslativi a titolo oneroso (restano quindi fermi tutti gli altri, ad es le donazioni a favore di Onlus etc etc).
Fanno eccezione: (i) la PPC; (ii) i trasferimenti in esecuzione di accordi di separazione o divorzio; (iii) i trasferimenti in sede di conciliazione.

5) Occhio nei mutui! Occorre sempre inserire l' opzione da parte della Banca mutuante per l'applicazione della imposta sostitutiva!

6) I requisiti per discriminare una casa di lusso da una non di lusso sono cambiati a seconda che l’atto sia soggetto a Registro o IVA. Per l’IVA nulla cambia rispetto a prima (parametri ex DM 1969).Per il Registro la casa è NON di LUSSO per definizione per il sol fatto di essere accatastata in categoria A diversa da A1/A8/A9.

Vendite abitazioni tra privati

Prezzo valore: sì
Credito di imposta: sì - se del caso - fino a zero - non applicandosi la minima di 1000,00 euro nota1

I CASA (se sussistono tutti i soliti requisiti e se la casa è "non di lusso": tutte le categorie catastali sono "non di lusso" ad eccezione degli A/1, A/8 e A/9 a prescindere dalla dimensione e dagli altri criteri di cui al DM del 1969)Registro 2% (con un minimo di 1000,00 euro)Ipotecaria 50,00 euroCatastale 50,00 euroNo Bolli - No trascrizione - No Voltura
II CASA - Se il bene è di lusso: e si presume tale quello rientrante nelle categorie A/1, A/8 e A/9 - Se l'acquirente non ha gli altri requisiti di cui alla Nota II bisRegistro 9% (con un minimo di 1000,00 euro)Ipotecaria 50,00 euroCatastale 50,00 euroNo Bolli - No trascrizione - No Voltura nota2


Vendite abitazioni da IMPRESE (ipotesi di assoggettamento ad IVA)

I CASA Il carattere "non di lusso" continua ad essere vincolato ai criteri di cui al DM del 1969. (Quindi, ai soli fini IVA potrebbe capitare che continui ad essere considerato "non di lusso" un bene appartenente alle categorie A/1, A/8, A/9 che, ai fini del registro, sarebbero, iuris et de iure, esclusi dalle agevolazioni.) IVA 4%
II CASAIVA 10%Registro 200,00 euroIpotecaria 200,00 euroCatastale 200,00 euroBolli 230,00 euroTrascrizione 35,00 euroVoltura 55,00 euro
Per le vendite di beni strumentali le regole preesistenti non cambiano. |Se soggette ad IVA, pagano Registro 200,00 euroIpotecaria rinforzata: 3% (con un minimo di 200 euro)Catastale proporzionale: 1% (con un minimo di 200 euro)Bollo: 230,00 euroTrascrizione: 35,00 euroVoltura: 55,00 euro


Vendite terreni agricoli

Acquirente coltivatore diretto/Iap che invoca la PPC (co 608 e 609 articolo 1 L. 147/2013)Imposta catastale 1% (con un minimo di 200,00 euro)Imposta di registro 200,00 euroImposta ipotecaria 200,00 euroNo bolliTrascrizione 35,00 euroVoltura 55,00 euroScompare le agevolazioni per (i) territori montani, (ii) compendio unico ecc. ecc., (iii) esenzione per acquisto nell’esercizio del diritto di prelazione da parte del coltivatore diretto (iv) l’aliquota dell’8% dell’imprenditore agricolo professionale non ancora iscritto alla gestione previdenziale
Acquirente NON coltivatore/ Acquirente coltivatore diretto/Iap che NON invoca la PPCRegistro 12% (con un minimo di 1000,00 euro)Ipotecaria 50,00 euroCatastale 50,00 euroNo BolliNo trascrizioneNo VolturaMichele Tuccari segnala: c'è un evidente difetto di coordinamento, a mio parere, per quanto riguarda la legge di stabilità con riferimento alla tassazione dei terreni agricoli al 12%, perché l'esenzione da tassa ipotecaria, bollo ed applicazione di ipocatastali di euro 50,00 è prevista soltanto per gli atti soggetti all'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 D.Lgs. 23/2011 (così testualmente il comma 3 della medesima norma), mentre la legge di stabilità, modifica non il citato comma 1 ma direttamente l'articolo 1 della tariffa, e non c'è modo a mio parere di collegarlo al comma 3. Anche la minima a 1000 euro non dovrebbe applicarsi per i medesimi motivi di difetto di coordinamento. Ma il CNN del 23.12.2013 propende per una interpretazione sistematica e non letterale della norma, confermando la tassazione innanzi proposta.
Acquirente coltivatore diretto/Iap che NON invoca la PPC (dd es perché vuole rivendere prima di 5 anni)Registro 12% (con un minimo di 1000,00 euro) - diventa una sorta di aliquota residualeIpotecaria 50,00 euroCatastale 50,00 euroNo BolliNo trascrizioneNo VolturaIn tal senso CNN del 23.12.2013/PISCHETOLA. Contra: Petrelli secondo cui il 12% si applica solo agli acquisti di terreni agricoli fatti da parte di soggetti DIVERSI da coltivatori diretti e IAP iscritti nella relativa gestione previdenziale. Quindi se chi acquista è IAP o COLTIVATORE ma non opta per la PPC, si applica l’aliquota residuale del 9%. Muritano: La posizione di Petrelli è di difficile sostenibilità, sia perché applicare l’aliquota del 9% agli acquisti di terreni da parte di coltivatori diretti e IAP iscritti nella relativa gestione previdenziale si sostanzierebbe in una sorta di agevolazione “indiretta” di cui beneficerebbero tali soggetti, della quale non vi è traccia alcuna nella norma (quindi costoro dovrebbero rendere la dichiarazione di essere colt. dir. o IAP e poi non chiedere le agevolazioni: assurdo!); sia perché (per ciò che può valere) la ragione della previsione dell’aliquota del 12% è stata proprio quella di “compensare” il mantenimento delle agevolazioni PPC. Quindi chi acquista un terreno senza nulla dire paga il 12%.


Vendite terreni NON agricoli e beni diversi dalle abitazioni prima casa tra privati

Registro 9% (con un minimo di 1000,00 euro) - diventa una sorta di aliquota residualeIpotecaria 50,00 euroCatastale 50,00 euroNo BolliNo trascrizioneNo Voltura


Permute

Permuta tra beni registroRegistro 2% (prima casa) o 12% (se terreno agricolo) o 9% (tutto il resto) con un minimo di 1000,00 euroIpotecaria 50,00 euroCatastale 50,00 euro nota3 No Bolli - No trascrizione - No voltura
Permuta tra beni IVARegistro 200,00 euroIpoecaria 200,00 euroCatastale 200,00 euro + 200,00 euroBolli 230,00 euro - Trascrizione 35,00 euro | Voltura 55,00 euro
Permuta tra beni registro e IVA - Trasferimento registroRegistro 2% (prima casa) o 12% (se terreno agricolo) o 9% (tutto il resto) con un minimo di 1000,00 euroIpotecaria 50,00 euroCatastale 50,00 euroBollo no - Tassa Ipotecaria no - Voltura no
Permuta tra beni registro e IVA - Trasferimento IVARegistro 200,00 euroIpotecaria 200,00 euroCatastale 200,00 euroBollo 230,00 euro nota4 - Trascrizione no - Voltura 55,00 euro


Preliminare trascritto

Registro 200,00 euro - Se vi è caparra 0,50% (anche se inferiore al minimo di 200 nota14) - Se vi è acconto (non IVA) 3% (anche se inferiore al minimo) Ipotecaria 200,00 euroBolli 155,00 euro - Trascrizione 35,00 euro


Costituzione servitù a titolo oneroso

Se soggetta a registroRegistro 12% (se terreno agricolo) o 9% (in tutti gli altri casi) con un minimo di 1000,00 euroIpotecaria 50,00 euroNo Bolli - No trascrizione
Se soggetta a IVARegistro fissa 200,00 euroIpotecaria 200,00 euroBolli 230,00 euro - Trascrizione 35,00 euro


Conferimenti in società di immobili non strumentali o assegnazione a socio

ART- 4 N. 1 TARIFFARegistro 9% (con un minimo di 1000,00 euro) su una base imponibile al netto delle eventuali passività ed oneri accollati alla società nonché delle spese ex art. 50 T.U. registroIpotecaria 50,00 euroCatastale 50,00 euroBolli 300,00 euro nota5No trascrizione - No Voltura


Conferimenti in società o assegnazioni a socio di fabbricati strumentali o di aree destinate alla loro costruzione

ART 4 N. 2 TARIFFARegistro 4% (con un minimo di 200,00 euro) su una base imponibile al netto delle eventuali passività ed oneri accollati alla società nonché delle spese ex art. 50 T.U. registroIpotecaria 2% (se da soggetto privato) nota6 Catastale 1% nota7 Bolli 300,00 euro nota8 - Trascrizione 35,00 euro - Voltura 55,00 euro


Conferimenti in società di azienda con immobili strumentali

Registro 200,00 euroIpotecaria 200,00 euroCatastale 200,00 euroBolli 300,00 euro nota9 Trascrizione 35,00 euroVoltura 55,00 euro


Cessioni di azienda con fabbricati

Registro sui mobili ed avviamento 3%Registro sui crediti 0,50%Registro sui fabbricati 9%Ipotecaria 50,00 euro Catastale 50,00 euro nota10 Bolli 300,00 euro nota11


L’effetto di “assorbimento” dell’imposta di registro del 2% e del 9% sul bollo, sulle tasse ipotecarie e tributi speciali catastali e sulle imposte ipotecaria e catastale

Tale effetto è esteso non solo alla tassazione dell’atto in sé, ma anche a tutti gli “atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il Catasto e la Conservatoria”.

Per formalità conseguente si ipotizza possa rientrare anche:
  • la trascrizione della accettazione tacita di eredità che, quindi, non pagherebbe nulla in più rispetto ai 50 euro di tassa ipotecaria fissa scontata da parte dell’atto principale da cui essa scaturisce.

Per atto conseguente si ipotizza possa rientrare:
  • L’avveramento di condizione (o mancato avveramento della stessa)
  • Quietanza a saldo di pagamento di prezzo dilazionato
  • Cancellazione di patto di riservato dominio.

Donazioni

Imposta di donazione (come prima) con imposta minima di 200,00 euro nota12 salvo franchigia

I CASA (se sussistono tutti i soliti requisiti e se la casa è "non di lusso": tutte le categorie catastali sono "non di lusso" ad eccezione degli A/1, A/8 e A/9 a prescindere dalla dimensione e dagli altri criteri di cui al DM del 1969)Ipotecaria 200,00 euroCatastale 200,00 euroBolli 230,00 euro - |Trascrizione 35,00 euro - |Voltura 55,00 euro
II CASA - Se il bene è di lusso: e si presume tale quello rientrante nelle categorie A/1, A/8 e A/9 - Se il donatario non ha gli altri requisiti di cui alla Nota II bisIpotecaria 2% (minima 200,00 euro)Catastale 1% (minima 200,00 euro)Bolli 230,00 euro - Trascrizione 35,00 euro - Voltura 55,00 euro


Legge di stabilità 147/2013 art 1 comma 737, Atti gratuiti di trasferimento di beni nell’ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale

Registro: fissa 200,00 euroIpotecaria: fissa 200,00 euroCatastale: fissa 200,00 euroBollo 230,00 euroTrascrizione 35,00 euroVoltura 55,00 euro


Divisioni senza conguagli

Imposta di Registro 1% (come prima con minimo 200,00 euro)Imposta ipotecaria 200,00 euroImposta catastale 200,00 euroBolli 230,00 euro - Trascrizione 35,00 euro - Voltura 55,00 euro


Divisioni CON conguagli

Imposta di Registro 1% (come prima con minimo 200,00 euro) sulla massa da dividere meno tutto il conguaglio Bolli 230,00 euro - Trascrizione 35,00 euro nota15 - Voltura 55,00 euro


Il solo conguaglio sconterà

Registro 2% (prima casa) o 12% (se terreno agricolo) o 9% (tutto il resto) con un minimo di 1000,00 euro. Non è certo se sono dovuti entrambi i minimi (quello di 200 sull’1% e quello di 1.000 sul conguaglio o se possa ipotizzarsi che, versato il minimo di 1000 sul conguaglio, possa poi versarsi “quello che viene” applicando l’1% sulla massa da dividere al netto del conguaglio. Trabace propende per la tesi secondo cui la “regola dei minimi” è totalmente mutata dopo la detta Circolare, talché i principi ivi enunciati non sono applicabili oggi.Imposta ipotecaria 50,00 euroImposta catastale 50,00 euroBollo no - Trascrizione no - Voltura no


Agevolazioni, esenzioni, ecc.

Restano ferme quelle relative a trasferimenti in funzione del perseguimento di finalità di pubblico interesse:
- ai trasferimenti in sede di separazione e divorzio
- ai trasferimenti in esecuzione di accordi di mediazione con esenzione fino a 50.000 euro e la fissa minimo 1000
- ai trasferimenti in esecuzione dell'articolo 20 della Legge Bucalossi 10/77e 32 del DPR 601/73
  • trasferimento aree ex lege 865/71
  • trasferimento alloggi Ater
  • cessione di aree a scomputo di contributi o in esecuzione di convenzioni
  • assegnazione di aree comunali in esecuzione di PRG (art 20 Legge 10/77)
  • atti unilaterali d’obbligo
  • convenzioni urbanistiche nota13

SPARISCONO tra le altre quelle:
  • del 3% relative ai trasferimenti onerosi di beni di interesse storico (vanno al 9% o al 2% a seconda)
  • dell' 1% relative alle vendite da società che trasferiscono in IVA esente a soggetti di impresa che si impegnino a ritrasferire nel triennio successivo
  • dell' 1% (+ 3% di ipotecaria e 1% di catastale) relative ai trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati a condizione che l'intervento venga completato entro 11 anni.
  • fisse: relative ai trasferimenti a favore dello Stato, Province, Regioni e Comuni o Comunità montane
  • dell’1% di catastale per gli acquisti di terreni edificabili da parte di Cooperative di abitazione;
  • fisse: relative ai trasferimenti a favore di Onlus e Ipab
  • fisse: relative a beni siti all' estero

Entrata in vigore

Si applicano le novità in materia di:
  • registro: agli atti (anche giudiziari) formati dal 1° gennaio in poi.
  • ipotecaria (percepita dalle Conservatorie) alle formalità presentate dopo il 1° gennaio

Atti condizionati stipulati nel 2013 con avveramento di condizione nel 2014

L' avveramento di condizione sconta la proporzionale dovuta sulla tassazione vigente alla data di formazione dell'atto (quindi quella "vecchia") con diritto a detrarre l'imposta fissa di registro pagata in sede di registrazione del primo atto.
Ai sensi della Risoluzione 7/E del 14.1.2014 si è chiarito in via definitiva che l’AE richiede in ogni caso il Modello di denuncia di avveramento di condizione ex art 19 TU, in seguito alla presentazione del quale liquida l’imposta proporzionale dovuta (in base al principio come detto del “tempus regit actum”). Intanto l’atto ricognitivo stipulato davanti a Notaio può sostituire in modo alternativo detto Modello di denuncia ex art 19, in quanto esso venga (i) stipulato ed anche registrato entro i 20 gg dall’avveramento della condizione, ciò anche se la registrazione fosse fatta telematicamente; (ii) registrato presso lo stesso Ufficio dove è stato registrato l’atto condizionato. (iii) Comunque l’atto notarile ricognitivo verrà tassato a tassa fissa e farà scattare il solo potere liquidativo dell’imposta proporzionale da parte dell’Ufficio che, in quanto complementare, sarà liquidata direttamente alle parti.
La sola base imponibile deve essere invece calcolata avuto riguardo alla data di avveramento della condizione. (Amplius Quesito Tributario n. 956-2013/T in CNN 17.12.2013).

Mutui: imposta sostitutiva su opzione

Articolo 12, comma 4, d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, in vigore dal 24 dicembre subordina l'applicazione della imposta sostitutiva ai mutui alla opzione che ne faccia in atto la Banca. Quindi occorre aggiungere a tutti i mutui la seguente clausola nell'articolo delle dichiarazioni fiscali del DPR 601/73

"Ai sensi e per gli effetti dell'art.17, 1° comma, del dpr 601/1973, così come modificato dall’articolo 12, comma 4° del DL 145/2013, la Banca mutuante dichiara di optare per la corresponsione dell'imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e delle tasse sulle concessioni governative, nella misura prevista dalla legge"

In mancanza di opzione
a) i contratti di mutuo chirografari: saranno dunque soggetti solo a imposta di registro di 168 euro – in aumento a 200 euro dal 1° gennaio 2014 – e a imposta di bollo da 45. Il che renderà più conveniente la mancata opzione per l’imposta sostitutiva allo 0,25%;
b) i contratti di mutuo che prevedano garanzie concesse dal debitore pagano infatti, oltre che l’imposta di bollo da 45 euro, solo l’imposta di registro di 168 euro, importo elevato a 200 euro dal 1° gennaio 2014); Il che renderà più conveniente la mancata opzione per l’imposta sostitutiva allo 0,25%;
c) i contratti di mutuo con pegno su azioni o su quote di s.r.l.– è tassato con l’aliquota dello 0,50 per cento sul valore nominale delle partecipazioni date in garanzia e quindi con un’imposta tendenzialmente inferiore allo 0,25 per cento sul capitale erogato dalla banca. Il che renderà più conveniente la mancata opzione per l’imposta sostitutiva allo 0,25%;
Rimarranno evidentemente tassati con imposta sostitutiva i mutui ipotecari (che pagano 200 euro di imposta di registro e il 2 per cento di imposta ipotecaria sul valore dell’ipoteca, nonché il bollo di 155 euro) nonché i mutui che prevedano garanzie concesse non dal debitore (su beni diversi dalle partecipazioni societarie), per le quali si sconta lo 0,50 per cento sul valore garantito.

Testo in sottolineatura come modificato dall’articolo 12, comma 4, del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145
Art. 15 Operazioni di credito a medio e lungo termine
[1] Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, e quelle effettuate ai sensi dell’ articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le quali e'stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17,sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.
[2] In deroga al precedente comma, gli atti giudiziari relativi alle operazioni ivi indicate sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario e le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse sono soggette all'imposta di bollo di lire 100 per ogni milione o frazione di milione.
[3] Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi.

Art. 17 Imposta sostitutiva
[1] Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli artt. 15 e 16 a seguito di specifica opzione, possono corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva.
L'opzione e' esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento.
[2] Per gli istituti di credito costituiti ai sensi dei decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1627, 15 dicembre 1923, n. 3148 , e 20 maggio 1924, n. 731, degli artt. 14 e 18 del decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 , dei decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398 e 2 giugno 1946, n. 491 , del D.Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1418 , della legge 22 giugno 1950, n. 445 , dell'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e delle leggi 13 marzo 1953, n. 208 ,11 aprile 1953, n. 298 , e 31 luglio 1957, n. 742 , nonché per gli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario in base al testo unico 16 luglio 1905, n. 646 , per gli istituti soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. 23 agosto 1946, n. 370 , per le sezioni autonome opere pubbliche di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e per la sezione interventi speciali di cui alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, e 18 maggio 1973, n. 274, l'imposta sostitutiva comprende anche le imposte di bollo e di registro, le imposte ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative sugli altri atti ed operazioni che detti istituti pongono in essere per il loro funzionamento e per lo svolgimento della loro attività, in conformità alle norme legislative o agli statuti che li reggono, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 15 per gli atti giudiziari e le cambiali.


Note

nota1


L’imposta di registro del 2% da calcolarsi sul “secondo atto” e dalla quale detrarre, però, il credito di imposta deve essere arrotondata alla cifra minima dovuta di 1000 €. Se credito 1000, imposta sul secondo atto pari a 800, la stessa deve essere arrotondata comunque al minimo di 1000, prima di detrarvi il credito di 1000, con il risultato di zero.
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nota2


Ipotesi di oggetto plurimo: acquirenti Tizio (con agev. I casa) per l'usufr. e Caio (no agev.) per la nuda proprietà o beni soggetti ad aliquote diverse (terreni e fabbricati). Se un bene sconta registro 500 e l’altro registro 2000, sarà dovuta un’imposta di registro complessiva di 2500,00, in quanto l'imposta minima di Euro 1000 va rapportata alla somma delle due tassazioni. Se invece un bene sconta 500 e l’altro 400, allora essendo la somma dei due (900) inferiore a 1000, occorrerà calcolare una fissa di 1000 complessivamente per i due. Allo stesso modo, trattandosi di unico negozio con unica trascrizione e voltura, le due fisse da 50 dovrebbero essere dovute una volta soltanto (Amplius CNN 23.12.2013 pag 16 e ss).
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nota3


Il CNN del 23.12.2013 pag 20 sostiene che in tal caso, trattandosi di unico contratto, la seconda imposta catastale fissa di 50 € non sarebbe dovuta in quanto assorbita dalle “nuove” imposte proporzionali di registro. Così anche Petrelli.
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nota4


TRABACE: Secondo la stessa AE, la cessione-Iva non sconta attualmente le fisse di registro e ipotecaria in quanto tali imposte già assolte sulla cessione -registro. L'AE ritiene pertanto che l'atto di permuta sia da considerare complessivamente, comportando una sola registrazione e una sola trascrizione, nonché due distinte volture. Se il Modello Unico è uno e una è la trascrizione, perchè si dovrebbero pagare il bollo e la tassa ipotecaria, atteso che tali imposte da gennaio 2014 saranno "assorbite" dall'imposta proporzionale di registro? Coerentemente il trasferimento “IVA” non dovrebbe pagare nulla né di imposta ipotecaria, né catastale, né di bollo.
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nota5


Cui va aggiunto il bollo per la copia al registro delle Imprese. Per Petrelli il bollo è di soli 156 euro, in quanto ritiene esservi un problema interpretativo. Egli applica l’imposta di bollo riferita al solo atto societario, “come se” l’atto stesso non contenesse disposizioni su immobili, vista l’esenzione prevista dall’art 10 del DLgs 23/2011 e l’efficacia assorbente delle due fisse da 50+50 di ipotecaria e catastale.
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nota6


Ipotecaria 3% (se da soggetto passivo IVA); Ipotecaria 1,50% Se parte Fondo Immobiliare chiuso.
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nota7


Catastale 0,50% Se parte Fondo Immobiliare chiuso.
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nota8


Cui va aggiunto il bollo per la copia al registro delle Imprese
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nota9


Cui va aggiunto il bollo per la copia al registro delle Imprese.
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nota10


Grande convenienza rispetto a prima dove le ipotecarie e catastali erano pari al 2% + 1% su una base imponibile al lordo delle passività che, ai fini di dette imposte, non era considerata detraibile Vedi anche Sole 24 Ore del 28.12.2013.
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nota11


Cui va aggiunto il bollo per la copia al registro delle Imprese. Per Petrelli il bollo è di soli 45 euro, in quanto ritiene esservi un problema interpretativo. Egli applica l’imposta di bollo riferita al solo atto societario, “come se” l’atto stesso non contenesse disposizioni su immobili, vista l’esenzione prevista dall’art 10 del DLgs 23/2011 e l’efficacia assorbente delle due fisse da 50+50 di ipotecaria e catastale.
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nota12


Quella di euro 1.000,00 è imposta 'minima' - prevista dal comma 2 art. 10 quale norma 'speciale' - relativa solo agli atti di cui al comma 1 dell'art. 10 d.lgs. n.23/2011 (cioè trasferimenti a titolo oneroso); l'imposta minima per le donazioni resta quella 'generica' (euro 200,00) e sempre salvo franchigia (vedi circolare n.44 del 2011). Pischetola.
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nota13


In tal senso il nostro CNN nelle note del 23.12.2013. Contra alcune locali AE.
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nota14


Se in sede di definitivo l’imposta di registro da versare fosse inferiore al minimo e quindi dovuta per euro 1000,00, quanto versato sulla caparra (ad es 150 euro) sarà da detrarre da detto minimo, trattandosi di acconto, quindi il definitivo sconterà nell’esempio euro 850,00.
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nota15


Si è ipotizzato che, versando l’imposta ipotecaria di 50 euro sul conguaglio al Registro, nulla più debba essere versato al Territorio. Nulla esclude che come prima il Territorio pretenda anche la fissa di 200 euro, oltre i 90 di diritti di trascrizione e voltura ipotizzati. Idem per i 200 di imposta catastale fissa per la divisione, si è ritenuto possa essere assorbita da quella fissa di 50 versata per il conguaglio: nulla esclude che gli Uffici pretendano delle due quella più elevata.
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