Codice Civile art. 243-bis


DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ (Intitolazione così sostituita dall’art. 7, comma 5, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013. La precedente intitolazione era la seguente: «Sezione III - Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità»)

L'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.
Chi esercita l'azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.
La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.
(Articolo aggiunto dall’art. 17, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013)

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