Il compimento o l'impossibilità di realizzare lo specifico affare (patrimonio destinato)



L'art. 2447 novies cod. civ. prevede l'ipotesi in cui l'affare specifico in relazione al quale è stato creato un patrimonio destinato ai sensi della lettera a) dell'art. 2447 bis cod. civ. sia stato realizzato ovvero sia divenuto impossibile. In tal caso "gli amministratori redigono un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese."

Il problema, come è scontato, si pone nell'ipotesi in cui l'"affare" sia andato male, chè, altrimenti, i creditori saranno stati integralmente soddisfatti, la società si sarà appropriata dell'utile scaturente dall'operazione e coloro che vi avranno preso parte, mediante apporti ex lett. d) art. 2447 ter cod. civ. ovvero per il tramite di strumenti finanziari di partecipazione ex lett. e) della stessa norma, avranno a propria volta ricavato i proventi promessi.

Nel caso infausto in cui, al contrario, "non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svolgimento dello specifico affare cui era destinato il patrimonio" i creditori hanno la possibilità di domandarne la liquidazione (art. 2447 novies cod. civ. ). All'uopo essi devono inviare lettera raccomandata alla società entro novanta giorni dal deposito di cui al comma precedente.

Con il D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 è stato aggiunto all'ultima parte del II comma della norma qui in commento il riferimento esplicito all'applicabilità esclusiva, in tal caso, delle disposizioni relative alla liquidazione delle società di cui al capo VIII "del presente titolo", sia pure previa valutazione di compatibilità, la normativa sulla liquidazione della società.

E' stato dunque escluso il ricorso, relativamente al compendio separato, a procedure di tipo concorsuale in via autonoma rispetto alla società che lo ha creato.

La cosa, come è evidente, non è senza rilevanza. Negare la sottoposizione delle regole fallimentari al patrimonio destinato significa in primo luogo distinguere nell'ambito dell'ente societario una parte dei beni sottratta alle dette regole, secondariamente precludere l'operatività dello strumento costituito dalla revocatoria ex art. 67 l.f. . Secondo un'opinione tuttavia le cose andrebbero diversamente. Ferma restando l'impermeabilità tra i diversi ceti creditori (quello cioè afferente al patrimonio sociale "generale" e quello riferibile al patrimonio destinato), essendo esclusa radicalmente dalla separatezza la possibilità che vi siano reciproche lesioni del principio della par condicio, tra i creditori del patrimonio destinato si darebbe il ricorso allo strumento in considerazione nota1. Giova osservare come questa opinione sia corroborata dall'introduzione, per effetto della riforma del diritto fallimentare entrata in vigore dal 1 gennaio 2008, dell'art.67 bis l.f., ai sensi del quale gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto oggettivo del rimedio è costituito dalla conoscenza dello stato di insolvenza della società.

L'art. 2447 novies cod. civ. prosegue ribadendo, come se ve ne fosse davvero bisogno, la regola della separatezza e della correlativa salvaguardia dei diritti dei creditori previsti dall'art. 2447-quinquies cod. civ. con riferimento ai beni e rapporti compresi nel patrimonio destinato.

La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato può prevedere anche altri casi di cessazione della destinazione del patrimonio allo specifico affare.

In questi casi, come anche quando abbia luogo il fallimento della società si applicano le disposizioni della norma qui in esame.

Note

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Così Girino, Nuova finanza societaria: patrimoni "dedicati" e finanziamenti "destinati" in Amministrazione & Finanza, 2003, pp. 14 e 46.
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Bibliografia

  • GIRINO, Nuova finanza societaria: patrimoni "dedicati" e finanziamenti "destinati", Amministrazione & Finanza, 2003

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