I nomi a dominio (domain names)



Nel più vasto ambito dei segni distintivi dell'impresa oggetto della nuova disciplina portata dal D. Lgs. 30/05 (c.d. codice della proprietà industriale) viene incidentalmente contemplato il nome a dominio aziendale. Di esso non viene data una positiva definizione nota1, ma è approntata una disciplina in connessione con la problematica della registrazione del marchio. Più in particolare al requisito della novità fa riferimento la lettera c) dell'art. 12 D. Lgs. 30/05. Ai sensi di tale norma non sembrerebbe possibile provvedere alla registrazione di un marchio ogniqualvolta vi sia la possibilità di confonderlo con un nome a dominio registrato e già noto . Ciò anche se detto nome a dominio presenti una denominazione non corrispondente alla ditta, all'insegna ed al marchio di chi ne risulta titolare (vale a dire ai segni distintivi dell'impresa). Curiosa è anche la prescrizione di cui alla norma in esame in relazione all'uso locale del segno. Esso è fatto salvo, incluso il nome a dominio aziendale, quando esso non goda di notorietà. Appare tuttavia evidente l'assurdità del concetto di "uso locale" riferito al nome a dominio aziendale, stante la pervasività dello strumento informatico e dell'interoperabilità propria del web.
Ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 30/05, che fa perno sull'unitarietà dei segni distintivi, è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Il detto divieto si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
Già prima dell'entrata in vigore del codice del 2005 l'Autorità preposta alla registrazione dei nomi non consentiva l'utilizzo di un domain name già in uso da parte di altri anche quando esso corrispondesse alla denominazione, alla ragione sociale, ad un marchio registrato del richiedente. In giurisprudenza è stata affermata la legittimità di queste regole (Tribunale di Firenze, 29 giugno 2000 ). Il problema, in questa ipotesi, appare piuttosto quello della tutela di detto marchio o del diverso segno distintivo che sia stato utilizzato preventivamente dal soggetto che abbia richiesto l'assegnazione del domain name. A questo proposito occorre contemperare due principi che possono condurre ad esiti contrapposti. Da un lato infatti la citata regola base "first come, first served" (prosaicamente: "chi primo arriva meglio alloggia") implicherebbe, come detto, l'assegnazione ad un soggetto di un domain name in via esclusiva unicamente in base al criterio della priorità cronologica. Ciò allo scopo di eliminare i conflitti tra più richiedenti e di esonerare l'autorità di registrazione da responsabilità in relazione ad illeciti confusori. Questo esito deve comunque fare i conti con la normativa intesa a tutelare i segni distintivi, con particolare riferimento alla ditta ed al marchio. E' stata così sancita l'inutilizzabilità di un certo domain name (pur quando richiesto in un tempo anteriore) ogniqualvolta l'utilizzo del medesimo possa corrispondere ad un segno distintivo di un altro soggetto idoneo a creare confusione (Tribunale di Firenze, 28 maggio 2001 ). La pronunzia, come appare evidente, in un certo senso può dirsi anticipatoria del modo di disporre dell'art. 22 D. Lgs. 30/05.
L'enorme potenzialità dello strumento informatico e della rete è comunque tale da sconvolgere qualsiasi regola. Il caso dei link ipertestuali ne è un esempio lampante: è infatti possibile costruire un sito anche semplicemente assemblando links (cioè collegamenti) che consentano al "navigatore" di accedere ad altri siti. Questa caratteristica è in grado di dar luogo a problemi inusitati. Si pensi a chi, volgarmente contraffacendo una serie di elementi distintivi nella home page del proprio sito web, lo doti di una serie di links che, facendo rinvio ad altri siti, ingeneri nell'utente il convincimento di trovarsi nel sito di altra impresa, spesso qualificata da marchi di fama. Ciò accade soprattutto in relazione al c.d. deep linking (letteralmente connessione profonda), vale a dire quel collegamento che, bypassando la home page del sito connesso, porta il navigatore direttamente all'interno di altre pagine web del sito collegato. Nel senso dell'illegittimità di una tale prassi, cfr. Tribunale di Monza, 14 maggio 2001 . Ulteriore problematica è quella dell'utilizzo quale meta tag nota2, allo scopo di indirizzare l'utente sul proprio sito, di una parola chiave corrispondente ad un marchio registrato da altri. Se la detta condotta pure non integra l'uso di un marchio registrato (dato che il meta tag non è visualizzabile dall'utente, che si limita a digitare la parola chiave nelle apposite finestre messe a disposizione dal motore di ricerca), non v'è chi non veda l'insidiosità e l'ingannevolezza di una siffatta condotta. Per tale motivo il Tribunale di Milano ha statuito che essa integra gli estremi della concorrenza sleale che rende legittima l'adozione dell'inibitoria cautelare ex n. 3 art. 2598 cod. civ. (cfr. Tribunale di Milano, 08 febbraio 2002 ).
Quanto all'aspetto legato alla tutela giurisdizionale, è il caso di fare rinvio agli artt. 118 e ss. D. Lgs. 30/05, dovendosi segnalare al riguardo la rilevanza del VI comma dell'art. 118, relativo alla rivendica, nonchè dell'art. 133 concernente la tutela cautelare.

Note

nota1

Pertanto l'unica definizione dal punto di vista giuridico del nome a dominio rimane quella di cui all'art. 3 del Regolamento CE 733/2002, secondo il quale " i domini di primo livello costituiscono parte integrante dell'infrastruttura di Internet e svolgono un ruolo di primo piano ai fini dell'interoperabilità del world wide web su scala mondiale...."
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nota2

Con il termine meta tag si intende una parola, un'espressione, un segno (sia pure non visualizzabile dall'utente) in grado di istituire un collegamento tra documenti. Portando il concetto alla fruizione della ricerca su internet, con l'ausilio di un meta tag che sia stato indicato ai veri motori di ricerca ai quali un sito sia stato iscritto, è possibile indirizzare un utente verso quel sito ogniqualvolta esso utente abbia digitato la parola chiave.top2

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