Tribunale di Firenze 29 giugno 2000: L'impresa titolare di un marchio internazionale non può vietare l'uso del nome su sito internet

Un'impresa italiana titolare del sito internet denominato "sabena.it" può continuare ad utilizzare quel domain name nonostante la società belga Sabena titolare del marchio internazionale "sabena", intenda aprire in Italia un sito denominato con quell'espressione e non possa farlo perchè la Naming Authority non le consente la registrazione, in applicazione del principio della priorità cronologica (principio: first come, first served). (Nella specie, è stato respinto il ricorso cautelare della società Sabena che aveva chiesto contro un imprenditore italiano l'inibitoria dell'uso del domain name "sabena.it" uguale al marchio da essa registrato).

Commento

Il principio della priorità cronologica può venire a confliggere con altri principi fondamentali in materia di tutela della ditta, del marchio, dei segni distintivi dell'impresa. E' evidente come privilegiare il primo aspetto possa avere gravi conseguenze sotto il profilo dell'oggettiva confondibilità. Sarà materia da attentamente considerare nell'ambito dei futuri interventi normativi in materia.

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