I.G.9 - Devoluzione all’organo amministrativo della riduzione del capitale per perdite


Massima

1° pubbl. 9/04

L’art. 2482-bis, sesto comma cod. civ., prevede che in caso di riduzione del capitale si applichi l’ultimo comma dell’art. 2446 cod. civ. in materia di s.p.a. La norma richiamata consente la devoluzione al consiglio di amministrazione delle competenze dell’assemblea in ordine alla riduzione del capitale per perdite. Considerato il dato letterale della norma richiamata che prevede la deliberazione del consiglio di amministrazione si deve ritenere che la competenza spetti al consiglio collegialmente anche nel caso di amministratori operanti in regime di amministrazione disgiuntiva.

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