I.G.7 - Deposito della relazione ex art. 2482 bis, II comma, cc



Massima

1° pubbl. 9/04

L’inciso di cui all’art. 2482-bis, secondo comma cod. civ., “se l’atto costitutivo non prevede diversamente” anteposto in detta norma all’obbligo di depositare presso la sede della società almeno otto giorni prima dell’assemblea copia della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall’art. 2477 cod. civ. del collegio sindacale o del revisore, consente alla società di prevedere nell’atto costitutivo forme di accesso o di comunicazioni di tali documenti diversi dal deposito, quali ad es. la spedizione per posta al domicilio di ciascun socio, ovvero collegamento ad un sito internet della società ove quei documenti risultino accessibili. Consente inoltre di prevedere un termine di deposito più breve rispetto agli otto giorni previsti dalla legge per il deposito e anche di esentare la società dall’obbligo del previo deposito.
L’esenzione può concernere il solo deposito e non anche la presentazione della documentazione in assemblea senza cui la deliberazione di riduzione non potrebbe validamente adottarsi.

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