I.G.17 - Copertura perdite e utile di periodo


Massima

1° pubbl. 9/05

In caso di operazione di copertura perdite sulla base di situazione patrimoniale infra annuale, che oltre alle perdite relative agli esercizi precedenti registri anche un c.d. “utile di esercizio” (più correttamente da definirsi come “risultato positivo di esercizio”, presupponendo il concetto di “utile” la distribuibilità dello stesso che in caso di situazione patrimoniale e/o di bilancio infra annuale deve essere esclusa), nella determinazione delle perdite da coprire si deve tener conto anche di detto risultato positivo di esercizio.
La perdita da coprire dovrà, pertanto, corrispondere all’importo delle perdite accumulate nell’esercizio e/o negli esercizi precedenti decurtato dell’importo del “risultato positivo” infra annuale (perdite da coprire = risultato negativo - risultato positivo).

Infatti da un lato la situazione infra annuale deve essere redatta con gli stessi criteri del bilancio di esercizio, cosicché anche in tale situazione, così come nel bilancio di esercizio possono essere indicati esclusivamente i risultati negativi ed i risultati positivi effettivamente realizzati; dall’altro escludere tale utilizzabilità porterebbe ad una riduzione del capitale, pur in presenza di una posta attiva, al di fuori delle condizioni poste dall’art. 2482, secondo e terzo comma cod. civ., a tutela dei terzi. Ne discende, anche, che se il risultato positivo, registrato nel corso dell’esercizio in corso, fosse di importo tale da coprire tutte le perdite precedenti non sarebbe neppure possibile procedere alla riduzione del capitale, mentre se fosse di importo tale da ricondurre dette perdite entro il limite del terzo del capitale sociale, la riduzione sarebbe puramente facoltativa.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "I.G.17 - Copertura perdite e utile di periodo"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti