I.B.24 - Quorum costitutivi e deliberativi in presenza di soci morosi


Massima

1° pubbl. 9/09

La disposizione di cui al comma 4 dell’art. 2466 cod. civ., in forza della quale il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci, deve essere interpretata, nel caso di decisione assembleare, nel senso che detto socio ha comunque il diritto di intervento in assemblea e, se intervenuto, di essere computato tra i presenti.
Nelle decisioni assembleari, dunque, la partecipazione del socio moroso deve essere computata per il calcolo del quorum costitutivo, mentre non deve essere computata per il calcolo delle maggioranze e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della deliberazione.
La previsione di un quorum costituivo in cui siano computati i soci morosi tutela, infatti, l’interesse della società ad assumere le migliori decisioni possibili, garantendo la possibilità di una discussione allargata che favorisca lo scambio di opinioni e di informazioni tra i soggetti componenti l’organo decisionale.

Per quanto riguarda la diversa formulazione della disposizione di cui all’art. 2466, comma 4 cod. civ.: “il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci”, rispetto a quella contenuta nell’art. 2477, comma 4 cod. civ., ante riforma: “il socio in mora con i versamenti non può esercitare il diritto di voto”, è da rilevare che la stessa non sembra volta a risolvere il dubbio interpretativo che si era formato nella vigenza delle vecchie disposizioni in ordine al diritto di intervento in assemblea del socio moroso.

La nuova formulazione appare, piuttosto, come il semplice adeguamento della precedente alla circostanza che successivamente alla novella il socio può essere chiamato a partecipare ad una decisione con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, e non con la sola espressione del voto in assemblea.
È infine da considerare che, a fronte della carenza di disciplina positiva sul punto, non sussiste alcun elemento di ordine sistematico che possa indurre a ritenere non applicabile per analogia alla fattispecie in oggetto la disposizione dettata per le società azionarie dall’art. 2368, comma 3 cod. civ..

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