I.B.13 - Rappresentanza in assemblea conferita limitatamente ad una determinata percentuale della partecipazione del delegante


Massima

1° pubbl. 9/05

Il socio non può legittimamente conferire delega ad altro soggetto ex art. 2479-bis, secondo comma cod. civ.., affinchè abbia a rappresentarlo in assemblea, per una determinata percentuale della propria partecipazione, conservando il diritto di intervento e di voto per la restante parte della partecipazione. Nella s.r.l. il diritto di intervento ed il diritto di voto così come tutti gli altri diritti non ineriscono alla partecipazione ma spettano “al socio in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta”, partecipazione che va quindi, necessariamente, considerata in maniera unitaria (art. 2468, secondo comma cod. civ.); di ciò si trae conferma anche dalla disciplina dettata dall’art. 2468, ultimo comma cod. civ. per il caso di comproprietà della partecipazione; si tratta pertanto, nella s.r.l., di diritti ad “inerenza soggettiva” e non ad “inerenza oggettiva”.

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