I.B.11 - Diritto di intervento in assemblea in caso di usufrutto e pegno su partecipazioni


Massima

1° pubbl. 9/05

Tra i “diritti amministrativi” che l’ultimo comma dell’art. 2352 cod. civ., richiamato per le s.r.l. dall’art. 2468 cod. civ., attribuisce sia al socio che al creditore pignoratizio e all’usufruttuario non rientra il diritto di intervento all’assemblea, posto che l’art. 2370 cod. civ. “lega” il diritto di intervento all’assemblea alla titolarità del diritto di voto (“Possono intervenire all’assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto”; l’art. 2370 cod. civ. benchè dettato in tema di s.p.a. e non richiamato per le s.r.l. va letto in stretta correlazione con l’art. 2352 cod. civ. del quale precisa il contenuto). Pertanto in caso di pegno o usufrutto su partecipazioni, il diritto di intervento all’assemblea non può essere riconosciuto sia al socio che al creditore pignoratizio e all’usufruttuario a sensi dell’art. 2352, ultimo comma cod. civ. ma esclusivamente al creditore pignoratizio e all’usufruttuario in quanto investiti del diritto di voto (ovvero al socio nel caso in cui si sia riservato il diritto di voto in forza della convenzione contraria di cui all’art. 2352, primo comma cod. civ.)

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