I.B.10 - Voto per corrispondenza e metodo assembleare


Massima

1° pubbl. 9/04

Nell’ipotesi in cui sia obbligatorio il metodo assembleare per le decisioni dei soci non si ritiene legittimo prevedere statutariamente la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza, in quanto l’applicazione analogica del quarto comma dell’art. 2370 cod. civ., è impedita dalla costruzione alternativa operata dall’art. 2479, terzo e quarto comma cod. civ., tra il consenso espresso per iscritto e il consenso espresso in assemblea.
È invece possibile prevedere statutariamente che le assemblee si tengano con mezzi di telecomunicazione in analogia con la disciplina dettata in materia per le s.p.a.

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