I.B.14 - Rappresentanza dell’intero capitale sociale nell’assemblea totalitaria


Massima

1° pubbl. 9/05

Si deve ritenere “partecipante l’intero capitale sociale” ai fini della valida costituzione dell’assemblea in forma totalitaria qualora:
  • in caso di usufrutto o di pegno su partecipazioni siano presenti i soggetti investiti del diritto di voto (e quindi del diritto di intervento) e pertanto, di regola, l’usufruttuario e il creditore pignoratizio, salvo convenzione contraria ex art. 2352 primo comma cod. civ.;
  • in caso di comproprietà della partecipazione sia presente il rappresentante comune nominato ai sensi dell’art. 2468, ultimo comma cod. civ., non essendo invece necessaria la presenza di tutti i contitolari della partecipazione, posto che è il solo rappresentante comune il soggetto investito del diritto di voto e quindi del diritto di intervento.

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