Cass. Civ., Sez. Unite, n. 7098 del 29 marzo 2011. Forma scritta in caso di rinunzia al legato di beni immobili e di richiesta di legittima

In tema di legato in sostituzione di legittima, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell'art. 551 c.c. un legato avente ad oggetto un bene immobile, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350, primo comma, n.5 c.c., risolvendosi la rinuncia in un atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al suo patrimonio; infatti, l'automaticità dell'acquisto non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legittimario di rinunciare al legato e chiedere la quota di legittima, tale possibilità dimostrando soltanto che l'acquisto del legato a tacitazione della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario, che, qualora riguardi immobili, è soggetta alla forma scritta, richiesta dalla esigenza fondamentale della certezza dei trasferimenti immobiliari.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il tema delle rinunzia al legato sostitutivo di legittima è specialmente spinoso. Infatti da tale rinunzia scaturisce la possibilità per il soggetto beneficiato dal lascito (il quale evidentemente riveste la qualità di legittimario) di conseguire la porzione legittima.
La legge è muta sul punto.
In tema di forma si fronteggiano due principi apparentemente contrastanti l'uno rispetto all'altro. Da un lato la regola della liberà della forma, tale per cui, in difetto di un'esplicita previsione, la forma dell'atto è libera. Dall'altro quello dettato in tema di beni immobili, per cui gli atti che hanno quale effetto quello di costituire/modificare/estinguere diritti reali su beni immobili devono a pena di nullità essere perfezionati per iscritto.
Può la rinunzia al legato sostitutivo che abbia disposto in favore del legittimario un lascito consistente in beni immobili essere ricompresa in quest'ultima categoria?
La S.C. risponde affermativamente al quesito, anche se più di un dubbio sarebbe lecito avere, data la "mediatezza" dell'oggetto dell'atto abdicativo.

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