Rinunzia al legato sostitutivo della legittima. Formalismo. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 13530 del 29 aprile 2022)

La rinuncia al legato sostitutivo della legittima, fatto salvo il requisito della forma scritta quando il legato ha per oggetto beni immobili, può risultare da atti univoci compiuti dal legatario, implicanti necessariamente la volontà di rinunciare al legato.
Atto univoco non è la sola dichiarazione di rifiutare le disposizioni testamentarie, in quanto lesive dei diritti dei legittimari, non potendosi negare a priori a siffatta dichiarazione il significato proprio di una mera riserva di chiedere soltanto l’integrazione della legittima, ferma restando l’attribuzione del legato. Non è atto univoco della volontà di rinunciare al legato sostitutivo neanche la proposizione dell’azione di riduzione, essendo ipotizzabile un duplice intento del legittimario di conseguire il legato e di conseguire la legittima.
Il legato sostitutivo rimane soggetto alla norma generale dell’art. 649 cod.civ., per cui il legato si acquista immediatamente all’apertura della successione, senza bisogno di accettazione, salva tuttavia la facoltà di rinunciarvi. L’incompatibilità, secondo l’intento del legislatore, della vocazione a titolo particolare con diritto alla quota riservata viene sanzionata subordinando la vocazione a titolo universale al rifiuto del legato. La domanda di riduzione sarà così respinta se il legittimario, prima della spedizione della causa a sentenza, non dichiari di rinunciare al legato o, se si tratti di legato di immobili, non fornisca la prova di averlo rinunziato con la forma dovuta. Il fatto che l’acquisto del legato avvenga automaticamente non vuol dire che l’accettazione sia inutile o irrilevante. Con l’accettazione, infatti, il legatario fa definitivamente proprio il beneficio del legato e ciò si traduce nella definitività giuridica dell’acquisto, rendendo del tutto irrilevante una successiva rinuncia.
La rinuncia al legato sostitutivo, intervenuta nel corso della causa di riduzione, non è mai tardiva in senso squisitamente temporale, potendo la rinuncia utilmente intervenire prima della spedizione della causa a sentenza, ma al limite irrilevante, in presenza di una precedente accettazione, espressa o tacita, che avesse consumato la facoltà di rinuncia del legatario.

Commento

(di Daniele Minussi)
Rilevanti le molteplici considerazioni espresse dalla S.C. relativamente al tema della rinunzia al legato sostitutivo della legittima. Se è vero infatti che tale atto deve obbligatoriamente rivestire la forma scritta ad substantiam actus nell'ipotesi in cui la disposizione a titolo particolare abbia ad oggetto diritti reali immobiliari (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 7098/11), vero è che la indeterminatezza formale di siffatta rinunzia negli altri casi possa creare non pochi equivoci. A tal proposito la Cassazione ha specificato da un lato come tale rinunzia possa intervenire nella causa proposta per ottenere la riduzione delle disposizioni lesive della riserva fino al momento della spedizione a sentenza, dall'altro come non sia irrilevante un'eventuale accettazione del legato sostitutivo. Ciò non già ai fini dell'acquisto del diritto dallo stesso scaturente, stante l'automaticità dell'acquisizione del legato, bensì per risultare preclusiva di una susseguente rinunzia, non più praticabile.

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