Cass. civile, sez. Lavoro del 1990 numero 4077 (12/05/1990)


Ai fini previsti dall'art. 1264 cod. civ., che prescrive che la cessione del credito (possibile anche senza il consenso del debitore ceduto) ha effetto nei confronti di quest'ultimo quando gli sia stata notificata o quando questi l'abbia accettata, la notificazione dell'intervenuta cessione non è soggetta a termini o a particolari formalità e quindi può essere fatta con l'atto di citazione od anche successivamente nel corso del giudizio.

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