Estinzione della persona fisica




La persona fisica si estingue con la morte . Tale esito postula accertamenti di fatto che non sono possibili quando un soggetto sia semplicemente scomparso, non lasciando traccia di sè. In relazione ad una siffatta eventualità la legge si è preoccupata di istituire un sistema di istituti giuridici volti a disciplinare concretamente le vicende riguardanti la persona di cui si ignori l'esistenza in vita. In un primo tempo viene in considerazione la semplice scomparsa  (art. 48 cod.civ.). Se la situazione si protrae, può farsi luogo alla dichiarazione di assenza (art. 49 cod.civ. ), funzionale all'adozione di più incisivi provvedimenti rispetto alla semplice nomina di un curatore. Infine, trascorso un determinato lasso di tempo, può farsi luogo alla dichiarazione giudiziale di morte presunta (art. 58 cod.civ.).

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