Espressioni con più sensi




Prevede l'art. 1369 cod.civ. che le espressioni polisense devono, quando diano adito a dubbi, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contrattonota1 . Non è indispensabile, ai fini dell'applicabilità della norma in esame, che l'espressione dotata di una pluralità di accezioni sia desumibile dalla stessa proposizione contrattuale; ciò che è necessario è il medesimo contesto documentale (Cass. Civ. Sez. I, 5754/93 ).

Note

nota1

Questa interpretazione si traduce in un'"operazione circolare" nella quale le dichiarazioni e il comportamento delle parti concorrono a indicare la causa del contratto; questa, a sua volta, concorre a chiarirne il significato: Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 434.
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