Una volta interpretato il contratto in base alle regole dell'interpretazione soggettiva, può accadere che l'atto negoziale o singole clausole di esso rimangano ancora incerte.
Secondo la tesi prevalente
nota1, a questo punto vengono in esame gli ulteriori criteri propri dell'
interpretazione oggettiva.
Si parla anche di queste regole come di "interpretazione integrativa": sembra tuttavia preferibile respingere una siffatta commistione concettuale
nota2 . L'operazione ermeneutica è pur sempre destinata ad indagare il significato di un atto voluto dalle parti e non già di assegnare ad un accordo un contenuto ulteriore rispetto a quello fissato.
Per la risoluzione delle questioni dubbie il legislatore ha dettato i principi che seguono:
- quando una espressione è polisensa, possiede cioè più significati e, anche in esito ad una attenta valutazione, non si riesce a stabilire un senso univoco, essa deve intendersi nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto (art. 1369 cod.civ.);
- le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto, in moduli o formulari predisposti da una delle parti, se dubbie, devono intendersi nel senso più favorevole all'altra parte (art. 1370 cod.civ.)nota3;
- qualora alla fine, dopo tutte queste indagini, il contratto resta oscuro, il medesimo dovrà essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, ovvero nel senso che realizzi un equo contemperamento degl'interessi delle parti, se è a titolo oneroso (art. 1371 cod.civ.).
Note
nota1
Oppo, Profili dell'interpretazione oggettiva del negozio giuridico, Bologna, 1943, p. 2; Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 435. Quest'ultimo A. affferma che l'interpretazione oggettiva "esprime il significato dell'accordo sulla base di valutazioni normative".
top1nota2
Conformi Bianca, cit., p. 435; Grassetti, Interpretazione dei negozi giuridici "mortis causa" (dir.civ.), in N.sso Dig.it., vol. VIII, 1962, p. 130. Contra Cataudella, Sul contenuto del contratto, Milano, 1966, p. 124, il quale ritiene che parte delle regole di interpretazione oggettiva andrebbero inquadrate fra le norme integrative in quanto non mirerebbero ad enucleare il significato che il contratto assume nell'ambiente sociale.
top2nota3
Secondo la Relazione al Codice Civile, n. 626, la norma risponderebbe al principio dell'obbligo di "parlar chiaro" e attuerebbe un'ulteriore tutela dell'aderente.
top3 Bibliografia
- CATAUDELLA, Sul contenuto del contratto, Milano, 1966
- GRASSETTI, Interpretazione dei negozi giuridici "inter vivos", Torino, N.sso Dig. it., VIII, 1962
- OPPO, Profili dell’interpretazione oggettiva del negozio giuridico, Bologna, 1943