Codice Civile art. 2361


PARTECIPAZIONI
1. L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non e' consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto.
2. L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilita' illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.
(art. così sostituito dall' art.1 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
L' assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nell' atto costitutivo, non è consentita, se per la misura e per l' oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l' oggetto sociale determinato dall' atto costitutivo.

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