Domanda di simulazione soggetta a trascrizione. successivamente rigettata con pronunzia passata in giudicato. Conseguenze. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 34402 del 23 novembre 2022)

In caso di rigetto, con effetto di giudicato, della domanda giudiziale trascritta, la trascrizione perde efficacia "ipso iure" e l'impugnazione della pronuncia con revocazione straordinaria ex art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c., la quale non incide sul passaggio in giudicato, non consente una nuova trascrizione della domanda, né la rinnovazione della formalità.
(In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la responsabilità dell'avvocato per omessa rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668 bis cod.civ., sul rilievo che l'originaria azione di simulazione era stata respinta con sentenza passata in giudicato, non assumendo rilievo l'impugnazione di tale decisione con revocazione straordinaria).

Commento

(di Daniele Minussi)
Quali effetti sortisce l'impugnazione straordinaria della pronunzia passata in giudicato in esito alla revocazione? Non certo quella di poter condurre ad una (nuova) trascrizione della domanda giudiziale, formalità già richiesta ed eseguita, ma successivamente destituita di efficacia in esito al passaggio in giudicato della pronunzia che aveva rigettato la predetta domanda. Ne discende l'assenza di responsabilità dell'avvocato il quale non abbia rinnovato la formalità pubblicitaria.

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