Domanda di simulazione soggetta a trascrizione. successivamente rigettata con pronunzia passata in giudicato. Conseguenze. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 34402 del 23 novembre 2022)
In caso di rigetto, con effetto di giudicato, della domanda giudiziale trascritta, la trascrizione perde efficacia "ipso iure" e l'impugnazione della pronuncia con revocazione straordinaria ex art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c., la quale non incide sul passaggio in giudicato, non consente una nuova trascrizione della domanda, né la rinnovazione della formalità.
(In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la responsabilità dell'avvocato per omessa rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668 bis cod.civ., sul rilievo che l'originaria azione di simulazione era stata respinta con sentenza passata in giudicato, non assumendo rilievo l'impugnazione di tale decisione con revocazione straordinaria).