Efficacia della sentenza nelle obbligazioni solidali



L'art. 1306 cod.civ. prende in considerazione la definizione delle vertenze che seguono alla proposizione di una domanda giudiziale avente ad oggetto la condanna all'adempimento (ovvero al risarcimento per il danno derivante dall'inadempimento) dell'intera prestazione, domanda svolta nei confronti di uno dei debitori solidali o da uno dei creditori solidali. La regola principale istituita dalla norma è che la pronunzia emanata nella lite tra il creditore ed uno dei condebitori o tra il debitore ed uno dei creditori in solido non sortisce efficacia contro gli altri debitori o contro gli altri creditori nota1.

Secondo l'opinione generale nota2, il riferito modo di disporre del I comma dell'art. 1306 cod.civ. non sarebbe altro se non la regolare applicazione del principio generale di cui all'art. 2909 cod.civ. in forza del quale gli effetti della cosa giudicata si producono soltanto nei confronti delle parti e degli aventi causa. Conseguentemente vi sarebbe la possibilità dell'intervento di una pluralità di pronunzie (anche divergenti) in relazione a ciascuno dei debitori solidali.

Occorre tuttavia ricordare che vi è in dottrina chi interpreta la disposizione come riferibile in via esclusiva ai rapporti esterni. In tanto la sentenza con la quale uno dei condebitori solidali è stato condannato non sortirebbe effetto nei confronti degli altri condebitori, in quanto questi ultimi avessero la possibilità di opporre al creditore eccezioni di natura personale tali da determinare la reiezione della domanda (e non opponibili al creditore da parte del debitore condannato in quanto privo di legittimazione ex art. 1297 cod.civ.). Qualora invece la pronunzia avesse statuito circa elementi di rilevanza generale per tutti i coobbligati, essa farebbe stato nei confronti di tutti costoro.

Il nodo concettuale costituito dall'efficacia della sentenza emessa nei confronti dei debitori o dei creditori solidali che non avessero preso parte al giudizio non rinveniva alcuna disciplina nel codice civile del 1865. Nel silenzio della legge si sostenevano opinioni divergenti nota3 : v'era infatti chi propendeva per la limitazione degli effetti alle parti del procedimento civile e chi, al contrario, reputava che l'efficacia del giudicato si estendesse a tutti i soggetti avvinti da solidarietà.

Per quanto invece riguardai rapporti interni tra coobbligati solidali, la possibilità per il debitore di opporre al condebitore che agisca in via di regresso ex art. 1299 cod.civ., in esito alla condanna ed al pagamento effettuato, le eccezioni di natura personale che avrebbe potuto opporre al creditore, è strettamente correlata alla natura di situazione autonoma del diritto di regresso medesimo nota4. Ipotizzando di rispondere affermativamente, poiché il debitore è legittimato ad opporre al creditore soltanto le eccezioni personali, risentendo necessariamente di un pregiudizio per effetto della sentenza di condanna intercorsa tra condebitore ed il creditore, egli dovrebbe poter proporre contro la sentenza emessa nel procedimento rispetto al quale egli è rimasto estraneo il rimedio dell'opposizione di terzo secondo le regole processuali.

Il codice del 1942, all'art. 1306 cod.civ. , ha scelto al II°comma una via intermedia, stabilendo che la decisione assunta nei confronti di uno dei debitori non ha effetto in pregiudizio degli altri, ma che questi ne possono profittare salvo sia fondata sopra ragioni personali al condebitore (Cass. Civ. Sez. III, 4296/87;Cass. Civ. Sez. II, 5591/82 ;Cass. Civ. Sez. Lavoro, 4671/87 ;Cass. Civ. Sez. Lavoro, 443/84).

La regola della possibile estensione ovviamente deve anche fare i conti con la possibilità che si sia parallelamente instaurato un ulteriore procedimento civile che vede quale parte un ulteriore condebitore solidale. E' chiaro che, in una tale eventualità, l'efficacia estensiva non può operare (Cass. Civ. Sez. III, 9647/96 ).

Note

nota1

La non configurabilità di un litisconsorzio necessario tra condebitori o concreditori è presa in considerazione da Busnelli, Obbligazioni soggettivamente complesse, in Enc.Dir., vol. XXIX, 1979, p. 343 e ss. il quale ne propone tuttavia un'interpretazione restrittiva in funzione del fatto che essa costituirebbe una regola speciale della solidarietà. top1

nota2

Cfr. Di Majo, Obbligazioni solidali (e indivisibili), in Enc.Dir., vol. XXIX, 1979, p.325 e ss.; Bianca, Diritto civile, Milano, vol.IV, 1998, p.742 e ss.; Rubino, Obbligazioni alternative, obbligazioni in solido, obbligazioni indivisibili e indivisibili, in Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca (artt.1285 - 1320), Bologna-Roma, 1968, p.287.top2

nota3

Tra gli Autori che all'epoca del codice del 1865 presero parte a questo dibattito si veda Melucci, La teoria delle obbligazioni solidali nel diritto civile italiano, Torino, 1884, p. 364.top3

nota4

nota5

In questo senso, Busnelli, Obbligazioni soggettivamente complesse, cit., p. 415, il quale ritiene che, in sede di regresso, la sentenza potrebbe essere fatta valere anche nei confronti dei condebitori e dei concreditori proprio perchè tali soggetti sono parti in senso sostanziale, esposti come tali all'efficacia del giudicato attinente all'accertamento dell'obbligazione solidale. Una tale opinione, ha tuttavia sollevato numerose critiche, soprattutto perchè ritenuta in conflitto con la considerazione dell'esercizio del diritto di difesa e del principio di relatività del giudicato.
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Bibliografia

  • BUSNELLI, Obbligazioni soggettivamente complesse, Enc. dir., XXIX, 1979
  • DI MAJO, Obbligazioni solidali, Enc.dir., XXIX, 1979
  • MELUCCI, La teoria delle obbligazioni solidali nel diritto civile italiano, Torino, I - II, 1884
  • RUBINO, Obbligazioni alternative, obbligazioni in solido, obbligazioni divisibili e indivisibili, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. Scialoja - Branca, 1963

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