Cass. civile, sez. II del 1982 numero 5591 (26/10/1982)


Ai sensi dell'art. 1306, primo comma, cod. civ., i condebitori solidali, i quali non abbiano partecipato al giudizio conclusosi con la condanna di uno di essi, hanno, di fronte al giudicato, veste di terzi rispetto al creditore, non meno che nei confronti del coobbligato che agisca in via di regresso, e, come terzi, sia nel primo che nel secondo caso, non subiscono gli effetti propri della cosa giudicata.

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