Cass. civile, sez. Lavoro del 1984 numero 443 (18/01/1984)


L'obbligazione solidale (nella specie, nascente da ritenuta società di fatto fra i condebitori) pur avendo ad oggetto una medesima prestazione non dà luogo ad un rapporto unitario ed inscindibile fra creditore e debitori, né a litisconsorzio necessario, con la conseguenza che ove uno soltanto di questi ultimi abbia impugnata la sentenza di condanna pronunziata in primo grado, il giudice del gravame non è tenuto a disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. nei confronti della parte non impugnante.

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