Cass. civile, sez. Lavoro del 1987 numero 4671 (22/05/1987)


Nell'ipotesi di obbligazione solidale passiva non si verifica la inscindibilità delle cause a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., in quanto, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati. Pertanto, quando uno dei condebitori solidali non propone impugnazione autonoma entro i termini di legge, il giudice non è tenuto a ordinare l'integrazione del contraddittorio e la sentenza passa in giudicato nei confronti del condebitore non impugnante.

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