Effetti della dichiarazione di morte presunta



Gli effetti della pronunzia dichiarativa di morte presunta sono propriamente simili a quelli della morte naturale nota1 (artt. 63 , 65 e 68 cod. civ.):

  1. gli aventi diritto o successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti;
  2. se vi fu immissione nel possesso temporaneo la medesima si tramuta in libera disponibilità dei beni;
  3. coloro ai quali fu concessa la liberazione temporanea dalle obbligazioni conseguono la liberazione definitiva;
  4. il coniuge consegue la libertà di stato;
  5. cessano le cauzioni e le cautele di cui all'art. 50 ult. comma cod. civ.. Non cessa la cautela costituita dall'inventario. Si noti che la predisposizione di un inventario apposito viene disposta solo se esso non fosse stato redatto in relazione alla precedente immissione nel possesso dei beni dell'assente (art. 64, II e III comma): in quest'ultimo caso conserverebbe i propri effetti l'inventario effettuato ai sensi dell'art. 52 cod. civ..


Note

nota1

Si può infatti dire che abbia luogo, secondo la prevalente opinione, una vera e propria apertura di successione, con l'unica eccezione dell'obbligo dell'inventario dei beni. Si osservi inoltre che gli effetti della sentenza che accerti la morte presunta hanno efficacia retroattiva, come se la successione si fosse verificata al momento della scomparsa. In tema di delazione d'eredità invece il termine decennale per l'accettazione decorrerà dalla data della sentenza. Cfr. Barillaro, Dichiarazione di morte presunta (Artt.58-71), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, pp. 369 e ss..
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Bibliografia

  • BARILLARO, Della dichiarazione di morte presunta, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1970


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