Codice Civile art. 52


EFFETTI DELLA IMMISSIONE NEL POSSESSO TEMPORANEO
1. L' immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell' inventario dei beni.
2. Essa attribuisce a coloro che l' ottengono e ai loro successori l' amministrazione dei beni dell' assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell' articolo seguente.

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