Codice Civile art. 68


NULLITA' DEL NUOVO MATRIMONIO
1. Il matrimonio contratto a norma dell' articolo 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l' esistenza.
2. Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.
3. La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.

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