Effetti dell'esercizio da parte dei creditori dell'azione di impugnazione della rinunzia all'eredità



L'esercizio del rimedio di cui all'art.524 cod.civ. da parte del creditore del chiamato rinunziante all'eredità non possiede l'efficacia di determinare l'acquisto della qualità di erede nè in capo a colui che ha rinunziato nè tantomeno in capo a chi ha attivato l'azione di impugnativa nota1.

Dunque l'espressione normativa secondo la quale i creditori possono farsi autorizzare ad "accettare" l'eredità rinunziata, non può essere interpretata nel senso che l'azione abbia l'effetto di determinare l'acquisto dell'eredità in capo al rinunziante ovvero l'ingresso dei beni ereditari nel patrimonio di quest'ultimo: essa è semplicemente intesa a consentire che abbia luogo l'esecuzione individuale. I beni ereditari entrerebbero, stante la retroattività dell'azione in parola, nel patrimonio dell'erede in subordine già affetti da un vincolo di destinazione previsto nell'interesse dei creditori del rinunziante.

Quanto residuerà in esito all'azione dovrà essere considerato (cfr. Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 24524/2021) di spettanza dell'erede in subordine che ha accettato nota2.
Si reputa che costui abbia la possibilità, allo scopo di sottrarsi all'esecuzione, di estinguere il credito con denari propri ovvero rilasciando i beni ereditari, analogamente a ciò che la legge ammette per l'erede beneficiato (art. 507 cod.civ. ) o per il terzo che ha acquistato un immobile ipotecato (art. 2858 cod.civ. ) nota3.

Note

nota1

La qualità ereditaria dovrà dunque reputarsi sussistente in capo al chiamato in subordine che abbia accettato in luogo del rinunziante ovvero a favore del quale abbia operato l'accrescimento. Costui dovrà tuttavia fare i conti con i creditori del rinunziante che, in esito al vittorioso esperimento dell'azione, potranno soddisfarsi sul contenuto attivo dell'eredità. Essa, da questo punto di vista, deve essere considerata vincolata a garanzia del debito altrui (così Coviello, Diritto successorio, Bari, 1962, p.382; Ferri, Successioni in generale. Artt.456-511, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1980, p.113; Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt.dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1961, p.223).
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nota2

Prestipino, Delle successioni in generale, in Comm. teorico-pratico, diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.445.
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nota3

Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p.166.
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Bibliografia

  • COVIELLO, Diritto successorio, Bari, 1962
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • FERRI, Successioni in generale. Art.456 - 511, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1980
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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