Codice Civile art. 2858


SEZIONE VII Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo acquirente (FACOLTA' DEL TERZO ACQUIRENTE)
1. Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo di acquisto e non è personalmente obbligato, se non preferisce pagare i creditori iscritti, può rilasciare i beni stessi ovvero liberarli dalle ipoteche, osservando le norme contenute nella sezione XII di questo capo. In mancanza, l' espropriazione segue contro di lui secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile.

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