Cass. Civ., sez. II, n. 8941/2009. Legittimità dell'istituzione d'erede sottoposta alla condizione di contrarre nozze.
La condizione, apposta a una disposizione testamentaria, che sia volta a subordinare l'efficacia della stessa alla circostanza che l'istituito contragga matrimonio, è illecita in quanto contraria alla libertà matrimoniale costituzionalmente garantita del medesimo attraverso gli artt. 2 e 29 Cost., e, ai sensi dell'art. 634 c.c., si considera non apposta, salvo risulti esser stata l'unica a determinare la volontà del defunto, nel qual caso rende nulla la disposizione testamentaria cui accede.