Cass. Civ., sez. II, n. 8941/2009. Legittimità dell'istituzione d'erede sottoposta alla condizione di contrarre nozze.

La condizione, apposta a una disposizione testamentaria, che sia volta a subordinare l'efficacia della stessa alla circostanza che l'istituito contragga matrimonio, è illecita in quanto contraria alla libertà matrimoniale costituzionalmente garantita del medesimo attraverso gli artt. 2 e 29 Cost., e, ai sensi dell'art. 634 c.c., si considera non apposta, salvo risulti esser stata l'unica a determinare la volontà del defunto, nel qual caso rende nulla la disposizione testamentaria cui accede.

Commento

La S.C. ribadisce la natura illecita della clausola testamentaria che condiziona il lascito al fatto di contrarre nozze, con la correlativa applicazione del principio di cui all'art. 634 cod.civ..

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