Divieto di intermediazione (appalto di manodopera)




L'art. 1 della Legge 1369/60 (abrogato, a far tempo dal 24 ottobre 2003, dall'art. 85 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, attuativo delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30) vietava l'appalto (ora consentito ai sensi dell'art. 29 del predetto D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276, sia pure nel riscontro delle rigorose condizioni, il cui difetto da luogo alle drastiche conseguenze di cui al comma 3 bis della predetta norma, comma introdotto dall'art. 6 del D. Lgs 6 ottobre 2004, n. 251 ) ed il subappalto di mano d'opera nota1 . Venivano in esame gli accordi (di qualunque specie, in essi compresi atti interni quali il distacco di un dipendente (Cass.Civ. Sez. Lavoro, 5721/99 ) ovvero anche il fatto stesso della concreta utilizzazione del lavoratore: cfr. Cass.Civ. Sez. Lavoro, 4551/90 ) con i quali si fosse pervenuto ad aggirare sostanzialmente la portata imperativa delle norme afferenti al sistema di collocamento obbligatorio. Con l'appalto di mano d'opera un prestatore di lavoro subordinato viene posto a disposizione di un imprenditore sulla scorta di un contratto di appalto che intercorre tra quest'ultimo ed il datore di lavoro del primo. In buona sostanza si evidenziava un collegamento negoziale tra contratto di lavoro subordinato ed appalto, in funzione del quale l'intera fattispecie era qualificabile anche in chiave complessa, come rapporto tra un contratto (quello di appalto) ed un subcontratto (quello di lavoro subordinato o quella differente stipulazione in forza della quale il soggetto presta la propria opera a favore dell'appaltatore intermediario). Erano comunque fatte salve disposizioni di carattere speciale (Cass.Civ. Sez. Lavoro, 3517/96 ). Alla conseguenza della nullità del contratto tra committente ad appaltatore non poteva non seguire il fatto che soltanto sull'appaltante avessero a gravare gli oneri relativi al trattamento economico e previdenziale propri del rapporto di lavoro subordinato (Cass.Civ. Sez. Unite, 22910/06 ). Per converso nessun rapporto nè responsabilità, neppure fondati su principi di apparenza, avrebbero potuto essere configurati in capo all'appaltatore interposto.

Note

nota1

Giova osservare come già fosse intervenuto in materia la Legge 24 giugno 1997, n. 196 relativa al contratto di lavoro temporaneo (i cui artt. 1-11 sono stati parimenti abrogati dall'art. 85 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276).Il IV comma dell'art. 1 della cit. legge prevedeva alcune ipotesi di divieto di assunzione di lavoratori "temporanei", con particolare riferimento all'esigenza di coprire la posizione di maestranze che scioperano. Analogamente cfr. il divieto di cui all'art. 34 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 in tema di lavoro intermittente (norma modificata dall'art. 12 del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 nonchè dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80 ).
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