Cass. Civ., S.U., n. 22910/2006. Divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro.

Nelle prestazioni di lavoro cui si riferiscono - prima dell’intervenuta abrogazione ad opera dell'art. 85, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 276/2003 - i primi tre commi dell'art. 1 l. n. 1369/1960 (divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti di opere e di servizi), la nullità del contratto fra committente ed appaltatore (o intermediario) e la previsione dell'ultimo comma dello stesso articolo - secondo cui i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni - comportano che solo sull'appaltante (o interponente) gravano gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo scaturenti dal rapporto di lavoro, nonché gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, non potendosi configurare una concorrente responsabilità dell'appaltatore (o interposto) in virtù dell'apparenza del diritto e dell'apparente titolarità del rapporto di lavoro, stante la specificità del suddetto rapporto e la rilevanza sociale degli interessi ad esso sottesi.

Commento

La decisione si riferisce ad una fattispecie di interposizione da disciplinarsi ancora secondo le prescrizioni di cui alla ormai abrogata legge n.1369 del 1960. Nel caso all'attenzione della S.C. quest'ultima ha statuito che l'invalidità del contratto non possa non comportare il fatto che gli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro in favore del prestatore gravino sull'appaltante in via esclusiva.

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