Cass. civile, sez. Lavoro del 1990 numero 4551 (19/05/1990)


Nell' ampia previsione dell' art. 1, primo comma, della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 - che pone un divieto non limitato alle forme di appalto o subappalto ma esteso a qualsiasi forma di utilizzazione di prestazioni rese da lavoratori assunti e retribuiti dall' intermediario - rientra anche l' ipotesi in cui il ruolo di intermediario sia svolto da un dipendente dell' effettivo beneficiario delle prestazioni lavorative (nella specie, da un agente della S.I.A.E., legato alla medesima da un rapporto di lavoro subordinato), essendo sufficiente, per la violazione del divieto predetto, che tale beneficiario abbia di fatto accettato le prestazioni del lavoratore inserendolo nella propria organizzazione. Pertanto, anche in tale ipotesi il lavoratore, formalmente assunto dall' intermediario, deve considerarsi a tutti gli effetti, in virtù di novazione legale (ai sensi del quinto comma dello stesso art. 1), alle dipendenze del soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione lavorativa, senza che, con riguardo alla qualifica spettantegli, possa spiegare effetto preclusivo la mancanza delle note di qualifica previste per i lavoratori formalmente alle dipendenze del detto beneficiario.

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