Cass. civile, sez. II del 2017 numero 26351 (07/11/2017)




Il divieto di alienazione contenuto nel testamento olografo non blocca la divisione giudiziale dei beni. Infatti la natura dichiarativa dell’atto non comporta violazione della volontà del defunto dal momento che ciascuno dei partecipanti alla comunione ha diritto di chiederne lo scioglimento.

Lo scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione di un bene ad un condividente non è qualificabile come atto di alienazione e, quindi, non viola il relativo divieto imposto dal testatore, in quanto l'effetto “dichiarativo-retroattivo” della divisione rende ogni comproprietario titolare di quanto attribuitogli fin dall'epoca di apertura della successione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2017 numero 26351 (07/11/2017)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti