Disposizioni Attuative Codice di Procedura Civile art. 24


[LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI]
[1. La liquidazione del compenso al consulente tecnico è fatta con decreto dal giudice che lo ha nominato. Il decreto costituisce titolo esecutivo contro la parte a carico della quale è posto il pagamento.
2. Il compenso è commisurato alle difficoltà delle indagini e alla durata di esse, tenuto conto della partecipazione del consulente alle udienze e dell'entità della materia controversa, e osservate le tariffe esistenti approvate dalla legge].
(Articolo abrogato dall'art. 13, L. 8 luglio 1980, n. 319)

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