Disposizioni Attuative Codice di Procedura Civile art. 193


GIURAMENTO DEL CURATORE DELL'EREDITA' GIACENTE
1. Il curatore dell'eredità giacente, prima d'iniziare l'esercizio delle sue funzioni, deve prestare giuramento davanti al pretore di custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità.
(Per la soppressione dell'ufficio del pretore vedi il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51)

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