Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 113


ENTI NAZIONALI ED INTERREGIONALI
1. Gli enti nazionali ed interregionali, che operano in tutto o in parte nelle materie contemplate dal presente decreto e per le quali le funzioni amministrative sono trasferite o delegate alle regioni o attribuite agli enti locali ai sensi degli articoli precedenti indicati nella tabella B, compresa l'annotazione finale, allegata al presente decreto, sono sottoposti alla seguente procedura, rivolta preliminarmente anche ad accertare se siano pubblici o privati.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il legale rappresentante di ciascun ente comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presidenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali ed alla presidenza di ciascuna regione, tutti gli elementi utili alla individuazione delle funzioni esercitate, con specifico riferimento a quelle svolte nel territorio di ciascuna regione, nonché dei beni e del personale, distinti per qualifica e per funzioni, e delle entrate con specifica indicazione della loro natura.
3. Entro i successivi 30 giorni le regioni, anche in assenza della comunicazione di cui al precedente comma, fanno pervenire le proprie osservazioni alla Commissione parlamentare per le questioni regionali ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri indicando espressamente gli enti che, a loro giudizio, svolgono funzioni integralmente comprese in quelle che il presente decreto trasferisce o delega alle regioni o attribuisce agli enti locali nonché le funzioni svolte in materia di competenza regionale o locale dagli enti che siano titolari anche di funzioni statali residue.
4. Entro i successivi 45 giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della commissione tecnica di cui al terzultimo comma, sottopone alla Commissione parlamentare per le questioni regionali schemi di decreto relativi sia agli enti che svolgono funzioni integralmente trasferite, delegate o attribuite alle regioni o agli enti locali e sia agli enti che svolgono anche funzioni residue, indicando specificatamente, per queste ultime, la parte di beni, di mezzi finanziari e di personale di cui non si propone il trasferimento alle regioni o agli enti locali.
5. Entro i successivi quarantacinque gioni la Commissione parlamentare per le questioni regionali esprime le proprie osservazioni in relazione a ciascuno degli enti.
6. Acquisite le osservazioni della Commissione parlamentare il Governo adotta, su conforme parere della commissione di cui al terz'ultimo comma, distinti decreti per ciascun ente.
7. Il decreto contiene l'elenco delle tunzioni residue non rientranti nelle materie di cui al presente decreto, l'individuazione dei beni e del personale indispensabili all'espletamento delle funzioni residue dell'ente, l'indicazione dell'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'ente per l'assolvimento delle funzioni trasferite o delegate, ivi comprese le spese generali di amministrazione, o una quota di esse nel caso all'ente residuino altre funzioni. Il decreto attribuisce altresì alle regioni i beni e il personale ad esse spettanti.
8. Nel caso di enti pubblici per i quali sia stata accertata l'insussistenza di funzioni residue il decreto ne dichiara l'estinzione.
9. Il decreto dichiara altresì l'estinzione degli enti, trasferendone le funzioni residue all'amministrazione diretta dello Stato o ad enti similari, allorché la commissione tecnica di cui al presente articolo e la commissione parlamentare per le questioni regionali, abbiano accertato:
1) la non economicità dei singoli enti nell'attuazione dei loro compiti residui in relazione anche alle esigenze di riqualificazione e selezione della spesa pubblica;
2) la non convenienza che i singoli enti, per la funzione istituzionale perseguita, continuino a rimanere distinti dall'amministrazione diretta dello Stato o da altri enti similari.
(Comma aggiunto dall'art. 1-quater, D.L. 18 agosto 1978, n. 481)
10. Il trasferimento delle funzioni degli enti di cui al presente articolo decorre dal 1° aprile 1978.
11. In ogni caso qualora al 31 marzo 1979 non sia stato emanato il decreto di cui ai precedenti commi, né abbiano provveduto in materia le leggi statali di cui agli articoli 25 e 34, cessa ogni contribuzione finanziamento o sovvenzione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, a favore degli enti di cui alla tabella B.
(Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 18 agosto 1978, n. 481)
12. Le somme di cui al comma precedente, nonché quelle derivanti da contributi versati agli enti di cui al comma precedente da soggetti obbligati o derivanti da trattenute su salari o stipendi, retribuzioni, compensi, pensioni od assegni continuativi, sono versati in apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato; fanno eccezione per gli enti di cui al primo comma dell'art. 116 le ritenute destinate dalla legge al perseguimento dei fini associativi.
13. Dalla data predetta le regioni assicurano la continuità delle prestazioni previste a carico degli enti per i quali non sia stato ancora emanato il decreto di cui ai precedenti commi. A tale scopo le regioni potranno avvalersi delle strutture e dei servizi degli enti stessi; per il finanziamento degli oneri derivanti dall'erogazione delle prestazioni anzidette le somme iscritte nel conto corrente infruttifero di cui al comma precedente sono ripartite tra le regioni, dedotta la quota spettante alle regioni a statuto speciale, secondo i criteri stabiliti dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
14. La commissione tecnica di cui al presente articolo nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è composta da 20 membri dei quali 10 designati dal Consiglio dei Ministri, 6 designati dalle regioni, 3 dall'ANCI, I dall'UPI.
15. I rappresentanti regionali vengono scelti dal Presidente del Consiglio in una rosa composta da 21 designati da ciascuna regione a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia) e dalle province di Trento e Bolzano.
16. La commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio e si avvale dei servizi e dell'organizzazione della pubblica amministrazione.

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