Nuove varietà vegetali (codice della proprietà industriale)




Il tema delle nuove varietà vegetali è stata oggetto di autonoma considerazione nella sezione VIII del capo II del codice della proprietà industriale (D. Lgs. 30/05 ) che è dedicata per l'appunto alle "nuove varietà vegetali". L'art. 100 D. Lgs. cit. specifica tale concetto, disponendo che "può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore, può essere:

a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;

b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;

c) considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme."

Il Codice del 2005 precisa inoltre la nozione di "costitutore" (art. 101 ), i requisiti che permettono al costitutore di acquisire i diritti (art. 102 ), il contenuto dei medesimi (art. 107 ), il diritto morale e patrimoniale (artt. 110 e 111 ), e la durata della protezione (art. 109 ).

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