Cass. Civ., Sez. III, n. 6254 del 21 febbraio 2011. Protezione giuridica degli oggetti di design.

Gli oggetti c.d. di "design", la cui produzione si contraddistingue per la stretta correlazione fra aspetti prettamente industriali e sensibilità artistica dell'autore che ne determinano la originalità e la riconoscibilità da parte dei consumatori, ancorché interessati ad uno specifico ambito commerciale, traggono da tale peculiarità il loro segno distintivo che ne consente l'esatta individuazione e, conseguentemente, garantisce la loro originalità e la provenienza da un determinato produttore. Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci è configurabile anche con riferimento a prodotti qualificabili come "oggetti di design", indipendentemente dalla registrazione del marchio.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia è rilevante nel senso dell'affermazione di un ambito di protezione del design. Esso, pur non godendo di una tutela brevettuale, è pur sempre suscettibile di essere assistito dalla norma penale che vieta la vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.517 c.p.). L'applicazione estensiva di detta norma viene così a significativamente a presidiare la posizione di chi ha profuso sforzi (talvolta economicamente assai significativi) creando oggetti e forme innovative.

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