Codice Penale art. 517


VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI
1. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.
(Articolo così modificato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99)

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