Il legato di credito



L'art. 658 cod.civ. prevede, accanto al legato di liberazione da debito, il legato di credito. La fattispecie comporta il subentrare del legatario nel credito già vantato dal de cuius nei confronti di un terzo. Ecco perchè esso viene comunemente ricondotto allo schema della cessione del credito di cui agli artt.1260 e ss. cod.civ. nota1. Come è noto l'istituto evoca non tanto un tipo negoziale ben definito, quanto un effetto (quello cioè del trasferimento del diritto di credito) che segue ad una dinamica causale variabile (donazione, vendita, permuta del credito, etc.). In questo ambito si innesta il trasferimento mortis causa a titolo particolare del diritto del creditore che abbia, per l'appunto, a disporne con il negozio testamentario nota2.

Una più approfondita disamina della figura in considerazione richiede di mettere a fuoco le caratteristiche del credito oggetto del legato, l'individuazione della disciplina alla quale fare riferimento, infine gli effetti della disposizione a causa di morte.

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Note

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Bonilini, I legati, in Comm.cod.civ., diretto da Schlesinger, Milano, 2001, p.285.
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E' stato osservato come il credito sia un bene giuridico, similmente come altri, quali la proprietà di una cosa, il diritto di usufrutto su una res (Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.655). Il trasferimento di esso è dunque prospettabile analogamente a quanto è dato di osservare in riferimento a detti diritti. Il dato peculiare è piuttosto costituito dalla applicazione di alcune norme specifiche, quali gli artt. 1260-1267 cod.civ. (Bianca, Diritto civile, vol.II, Milano, 1985, p.597).
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • BONILINI, I legati , Milano, Comm. cod. civ. dir. da Schlesinger, 2001

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