Nella figura più generale del legato di credito (
art.658 cod.civ. ) si reputa possa essere ricondotto anche il legato di un credito non già spettante al de cuius, bensì ad un terzo, quando non addirittura all'erede onerato. L'aspetto peculiare di una siffatta disposizione è da porsi in relazione agli effetti:
non si tratterebbe (come per il legato di credito facente capo al testatore)
di un lascito avente effetti traslativi immediati e diretti, bensì di un legato ad efficacia semplicemente obbligatoria nota1. L'erede sarebbe infatti tenuto a cedere il credito a lui spettante nei confronti di un terzo ovvero ad ottenere la cessione del credito spettante al terzo, procurandone l'acquisto in capo al legatario
nota2.
In queste ipotesi, come gli interpreti non hanno mancato di sottolineare,
ai fini della validità del lascito, occorre che sussistano i requisiti di cui all'art.651 cod.civ. a mente del quale la disposizione è nulla a meno che dal testamento o da altra dichiarazione scritta risulti che il disponente conosceva della situazione giuridica di altruità della cosa legata
nota3.
nota1
Note
nota1
Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.654.
top1nota
nota2
Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1964, p.82.
top2nota3
Masi, Dei legati, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p.82, Bonilini, I legati, in Comm.cod.civ., diretto da Schlesinger, Milano, 2001, p.289.
top3Bibliografia
- BONILINI, I legati , Milano, Comm. cod. civ. dir. da Schlesinger, 2001
- GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1964
- MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979